Art. 8. Direttore generale 1. Il Direttore generale e' nominato dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione; e' scelto, a seguito di procedura comparativa, tra persone di elevata qualificazione e con documentata esperienza professionale nel campo del management di strutture complesse. 2. Il rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, il Direttore generale e' collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. Se ricercatore o professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni. 3. Il Direttore generale, quale responsabile della gestione dell'Ente, sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici e ne cura l'organizzazione e la gestione, assicurando sia il coordinamento operativo di tutte le articolazioni dell'Ente, anche diffuse a livello territoriale, sia l'unita' di indirizzo operativo e amministrativo. Il Direttore generale, in particolare: a) redige le proposte di bilancio preventivo e rendiconto generale e del provvedimento di assestamento; b) assicura il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti, con la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, dall'organo di indirizzo politico amministrativo ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto, provvedendo a sua volta all'individuazione degli obiettivi e dei programmi la cui realizzazione e' affidata ai dirigenti dell'Ente; c) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti che ritiene necessari, da sottoporre al Consiglio di amministrazione; d) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali; e) stipula i contratti e le convenzioni, per quanto di propria competenza; f) provvede in ordine alle variazioni di bilancio corrispondenti a nuove entrate con vincolo di destinazione riferendo al Consiglio di amministrazione; g) assicura la valorizzazione del patrimonio sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione; h) attende agli altri compiti attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilita'; i) fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 8, adotta, in caso d'urgenza, tutti gli atti indifferibili necessari a garantire la continuita' dell'azione amministrativa, anche sotto i profili della sicurezza, della economicita', dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' istituzionali dell'Ente, informandone i relativi organi per le ratifiche di rispettiva competenza; l) istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e l'Ufficio relazioni con il pubblico previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Il compenso del Direttore generale e' determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.