Art. 8 
 
 
                   Compiti della giunta nazionale 
 
  1. La giunta nazionale esercita le funzioni di  indirizzo  generale
dell'attivita' amministrativa e gestionale del CIP,  definendone  gli
obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza  dei  risultati
agli indirizzi impartiti. 
  2. La giunta nazionale svolge altresi' i seguenti compiti: 
  a) formula la proposta di statuto dell'ente; 
  b) definisce annualmente i criteri e i parametri  fondamentali  cui
deve attenersi il contratto di servizio stipulato dal CIP,  ai  sensi
dell'articolo 17 del presente decreto,  con  particolare  riferimento
alla gestione delle risorse umane, con la CONI Servizi Spa, in  senso
analogo  rispetto  al  contratto  stipulato  dal  CONI   e   previsto
dall'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio  2002,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;  la
delibera e' trasmessa all'Autorita' di vigilanza per l'approvazione; 
  c) fermo  restando  quanto  previsto  dalla  lettera  b),  delibera
sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli  uffici  e
adotta, altresi', il regolamento di amministrazione  e  contabilita',
sottoposto all'approvazione dell'Autorita' di vigilanza, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  d) esercita i poteri di verifica sull'organizzazione  generale  dei
servizi e degli uffici dell'ente, fermo restando quanto previsto alla
lettera b) del presente comma; 
  e) delibera la  proposta  di  bilancio  preventivo  e  il  bilancio
consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio  nazionale  e
approva le variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione  del
consiglio nazionale; 
  f) esercita, sulla base dei criteri e modalita' stabilite ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, lettera e), il potere  di  controllo  sulle
FSP, sulle DSP  e  sugli  enti  di  promozione  sportiva  paralimpica
nonche', esclusivamente per l'attivita' paralimpica e di concerto con
il CONI, sulle FSNP, sulle DSAP e sugli enti di  promozione  sportiva
riconosciuti dal CONI, la cui attivita' paralimpica sia  riconosciuta
dal  CIP,  in  merito  al  regolare  svolgimento  delle  competizioni
paralimpiche, alla preparazione paralimpica,  all'attivita'  sportiva
paralimpica di alto livello ed all'utilizzo dei contributi finanziari
di cui alla lettera e) del presente comma; 
  g) propone al consiglio nazionale il commissariamento delle  FSP  o
delle DSP, in caso di gravi irregolarita' nella gestione o  di  gravi
violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi,
ovvero in caso di  constatata  impossibilita'  di  funzionamento  dei
medesimi,  o  nel  caso  in  cui  non  siano  stati  ottemperati  gli
adempimenti regolamentari al fine di garantire il  regolare  avvio  e
svolgimento delle competizioni sportive nazionali; 
  h) propone al consiglio nazionale la  trasmissione  al  CONI  della
richiesta di commissariamento o di  commissariamento  ad  acta  delle
FSNP e delle DSAP, in caso  di  gravi  irregolarita'  nella  gestione
dell'attivita' paralimpica o  di  gravi  violazioni  dell'ordinamento
sportivo paralimpico da parte degli organi direttivi o  nel  caso  in
cui non  siano  garantiti  il  regolare  avvio  e  svolgimento  delle
competizioni sportive nazionali paralimpiche; 
  i) nomina il segretario generale; 
  l) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto  e  dallo
statuto; 
  m)   individua,   con    delibera    sottoposta    all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, i criteri generali dei  procedimenti  di
giustizia sportiva, secondo i seguenti principi: 
  1. obbligo degli affiliati e tesserati, per  la  risoluzione  delle
controversie attinenti lo  svolgimento  dell'attivita'  sportiva,  di
rivolgersi agli organi di giustizia federale; 
  2. previsione che i procedimenti in materia di  giustizia  sportiva
rispettino i principi del contraddittorio tra le parti,  del  diritto
di difesa, della terzieta' e imparzialita' degli  organi  giudicanti,
della ragionevole durata, della motivazione  e  della  impugnabilita'
delle decisioni; 
  3. razionalizzazione dei rapporti  tra  procedimenti  di  giustizia
sportiva di competenza del CIP con quelli delle  singole  FSP,  delle
FSNP, delle DSP e delle DSAP, in accordo con il CONI. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'art. 8 del citato  decreto-legge  8
          luglio 2002, n. 138, si veda nelle note alle premesse.