Art. 8 
 
                  Passaggi tra i sistemi formativi 
 
  1. I passaggi tra  i  percorsi  di  istruzione  professionale  e  i
percorsi di  istruzione  e  formazione  professionale,  compresi  nel
repertorio  nazionale  dell'offerta  di   istruzione   e   formazione
professionale di cui agli accordi  in  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012,
e viceversa, costituiscono una delle  opportunita'  che  garantiscono
alla studentessa e allo studente  la  realizzazione  di  un  percorso
personale di crescita e di apprendimento, in  rapporto  alle  proprie
potenzialita',  attitudini  ed   interessi,   anche   attraverso   la
ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio  bagaglio  di
acquisizioni. 
  2. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento  e  Bolzano,  nel  rispetto  dei  criteri
generali di cui al presente articolo. 
  3. Il passaggio prevede, da parte delle istituzioni  scolastiche  e
formative interessate, la progettazione e l'attuazione  di  modalita'
di accompagnamento e di sostegno della studentessa e dello studente e
la possibilita' di inserimento graduale nel nuovo percorso. 
  4. Il  passaggio  e'  effettuato  esclusivamente  a  domanda  della
studentessa e dello studente nei limiti delle disponibilita' di posti
nelle  classi  di  riferimento  delle   istituzioni   scolastiche   e
formative. 
  5. Il passaggio tiene conto dei diversi risultati di  apprendimento
e  dello  specifico  profilo  di  uscita  dell'ordine  di   studi   e
dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede  di  accedere
anche nel caso in cui la  studentessa  e  lo  studente  sia  gia'  in
possesso di ammissione  all'annualita'  successiva  del  percorso  di
provenienza. La  determinazione  dell'annualita'  di  inserimento  e'
basata sul riconoscimento dei crediti posseduti,  sulla  comparazione
tra il percorso di provenienza e  quello  cui  la  studentessa  e  lo
studente  chiede   di   accedere,   nonche'   sulle   sue   effettive
potenzialita' di prosecuzione del percorso. 
  6. Nel corso o al  termine  dei  primi  tre  anni,  le  istituzioni
scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto  dei
crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalita': 
    a)  certificazione  delle  competenze  acquisite  nel  precedente
percorso formativo, con riferimento alle unita' di  apprendimento  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera e); 
    b) elaborazione, anche  sulla  base  di  eventuali  verifiche  in
ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che
accolgono la studentessa e lo studente; 
    c) progettazione e realizzazione delle attivita' di inserimento e
di accompagnamento nel nuovo percorso. 
  7. La studentessa e lo studente, conseguita la qualifica triennale,
possono chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione
professionale, secondo le modalita' previste dal  presente  articolo,
oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto  anno
dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia  presso  le
istituzioni  scolastiche  sia   presso   le   istituzioni   formative
accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,
compreso  nel  repertorio  nazionale  dell'offerta  di  istruzione  e
formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27  luglio  2011  e  del  19
gennaio 2012. 
  8. I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in esito  agli
esami di Stato conclusivi  dei  relativi  percorsi  quinquennali,  le
qualifiche e i diplomi professionali rilasciati in esito  agli  esami
conclusivi dei percorsi di  istruzione  e  formazione  professionale,
rispettivamente di durata triennale e quadriennale,  sono  titoli  di
studio tra loro correlati nel  Repertorio  nazionale  dei  titoli  di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, si veda nelle note all'art. 4. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          legislativo 16 gennaio 2013, n. 13: 
              «Art. 8 (Repertorio nazionale dei titoli di  istruzione
          e formazione e delle qualificazioni professionali). - 1. In
          conformita' agli  impegni  assunti  dall'Italia  a  livello
          comunitario, allo scopo di  garantire  la  mobilita'  della
          persona e favorire l'incontro tra  domanda  e  offerta  nel
          mercato del lavoro, la trasparenza  degli  apprendimenti  e
          dei  fabbisogni,  nonche'   l'ampia   spendibilita'   delle
          certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza  nuovi
          o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  e'
          istituito il repertorio nazionale dei titoli di  istruzione
          e formazione e delle qualificazioni professionali,  di  cui
          all'articolo 4, comma 67, della legge 28  giugno  2012,  n.
          92. 
              2. Il repertorio nazionale  costituisce  il  quadro  di
          riferimento   unitario   per   la   certificazione    delle
          competenze,  attraverso  la  progressiva  standardizzazione
          degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di
          istruzione e formazione, ivi compresi quelli di  istruzione
          e  formazione   professionale,   e   delle   qualificazioni
          professionali  attraverso  la  loro  correlabilita'   anche
          tramite un sistema condiviso di riconoscimento  di  crediti
          formativi in chiave europea. 
              3. Il repertorio nazionale e'  costituito  da  tutti  i
          repertori  dei  titoli  di  istruzione  e  formazione,  ivi
          compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e
          delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del
          repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo  unico
          dell'apprendistato,  di  cui  al  decreto  legislativo   14
          settembre 2011, n. 167,  codificati  a  livello  nazionale,
          regionale   o   di   provincia   autonoma,    pubblicamente
          riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi: 
                a) identificazione dell'ente pubblico titolare; 
                b)  identificazione  delle  qualificazioni  e   delle
          relative competenze che compongono il repertorio; 
                c)  referenziazione  delle  qualificazioni,   laddove
          applicabile, ai  codici  statistici  di  riferimento  delle
          attivita'  economiche  (ATECO)  e  della   nomenclatura   e
          classificazione delle unita' professionali (CP ISTAT),  nel
          rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; 
                d)   referenziazione   delle    qualificazioni    del
          repertorio al Quadro europeo  delle  qualificazioni  (EQF),
          realizzata attraverso la formale  inclusione  delle  stesse
          nel processo nazionale di referenziazione ad EQF. 
              4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e
          il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui
          all'articolo  3,  rendono   pubblicamente   accessibile   e
          consultabile per via telematica il repertorio nazionale".