Art. 8 
 
             Scuola in ospedale e istruzione domiciliare 
 
  1. Per garantire il diritto all'istruzione  delle  alunne  e  degli
alunni, delle studentesse e degli studenti ricoverati in ospedale, in
case di cura e riabilitazione e il diritto all'istruzione domiciliare
e' assicurata l'erogazione dei servizi e  degli  strumenti  didattici
necessari, anche digitali e in modalita' telematica, nel limite della
maggiore spesa di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno  2017.
Con provvedimento del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono stabiliti annualmente i  criteri  per  il  riparto
delle risorse destinate a tali interventi. 
  2. Alla maggiore spesa di cui  al  comma  1  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  alla
legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
  3.  I  servizi  di  cui  al  comma  1  sono  garantiti  nei  limiti
dell'organico dell'autonomia, come determinato dall'articolo 1, comma
64, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  e  senza  nuovi  o  maggiori
oneri derivanti dall'assunzione di  personale  a  tempo  determinato,
ulteriore rispetto al contingente previsto dall'articolo 1, comma 69,
della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  La  legge  18  dicembre  1997,  n.   440,   recante:
          «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e  l'ampliamento
          dell'offerta formativa e per gli  interventi  perequativi»,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n.
          298, S.O.: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  64,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «64. A decorrere dall'anno  scolastico  2016/2017,  con
          cadenza    triennale,    con    decreti    del     Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni, e comunque nel  limite  massimo
          di cui al comma 201 del presente articolo,  e'  determinato
          l'organico dell'autonomia su base regionale.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  69,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «69. All'esclusivo scopo di far fronte ad  esigenze  di
          personale   ulteriori   rispetto   a   quelle   soddisfatte
          dall'organico dell'autonomia come definite  dalla  presente
          legge,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2016/2017,  ad
          esclusione dei posti di sostegno in  deroga,  nel  caso  di
          rilevazione  delle  inderogabili  necessita'   previste   e
          disciplinate,   in   relazione   ai   vigenti   ordinamenti
          didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica  20  marzo  2009,  n.  81,  e'  costituito
          annualmente  con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  un   ulteriore
          contingente  di  posti  non  facenti  parte   dell'organico
          dell'autonomia ne' disponibili, per il  personale  a  tempo
          indeterminato, per operazioni di mobilita' o assunzioni  in
          ruolo. A tali necessita' si provvede secondo le  modalita',
          i criteri e i parametri previsti  dal  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,  n.  81.  Alla
          copertura  di  tali  posti  si  provvede  a  valere   sulle
          graduatorie  di  personale  aspirante   alla   stipula   di
          contratti a  tempo  determinato  previste  dalla  normativa
          vigente ovvero mediante  l'impiego  di  personale  a  tempo
          indeterminato   con    provvedimenti    aventi    efficacia
          limitatamente ad un solo  anno  scolastico.  All'attuazione
          del presente comma si provvede  nei  limiti  delle  risorse
          disponibili  annualmente  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          indicate nel decreto ministeriale di cui al primo  periodo,
          fermo restando quanto previsto dall'art. 64, comma  6,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».