Art. 8 
 
                      Associazione delle scuole 
 
  1. Le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7  possono  realizzare  in
forma associata azioni volte all'attuazione  del  piano  dell'offerta
formativa, alla diffusione e promozione della lingua e della  cultura
italiana e al sostegno della mobilita' degli studenti in eta' scolare
da e verso l'Italia.