Art. 8 Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 630, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Al caporal maggiore capo scelto, o gradi corrispondenti puo' essere attribuita la seguente qualifica: qualifica speciale. I caporal maggiori capi scelti qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.»; b) all'articolo 701, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale nonche' i criteri e le modalita' per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa che puo' prevedere la possibilita' per le Forze armate, nei limiti delle consistenze, di bandire concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale destinato ai volontari in ferma prefissata di un anno in possesso di specifici requisiti, al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla necessita' di fronteggiare particolari esigenze operative.»; c) all'articolo 841, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. I caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalita' posseduta e le competenze acquisite: a) ricoprono incarichi di maggiore responsabilita', fra quelli di cui al comma 1, individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata; b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.»; d) all'articolo 957, comma 1: 1) dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «e-bis) mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermita' dipendente da causa di servizio;»; 2) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) perdita dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata, salvo quanto previsto dall'articolo 955, accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie approvate con decreto del Ministro della difesa;»; e) all'articolo 1306, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, puo' essere conferita la seguente qualifica: qualifica speciale.»; f) all'articolo 1307, comma 3, la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; g) dopo l'articolo 1307, e' inserito il seguente: «Art. 1307-bis (Attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La qualifica speciale e' attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai caporal maggiori capi scelti in possesso dei seguenti requisiti: a) otto anni di anzianita' di grado; b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente; d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado previsto dal comma 1, lettera a). 3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei caporal maggiori capi scelti da valutare per l'attribuzione della qualifica. 4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»; h) all'articolo 1318: 1) al comma 1, le parole «rispettivamente a primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostituite dalla seguente: «a luogotenente»; 2) al comma 2, le parole «primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostituite dalla seguente: «luogotenente»; i) all'articolo 704, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Con il decreto del Ministero della difesa di cui al comma 1 sono altresi' definite le modalita' di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. La domanda di riammissione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio.».
Note all'art. 8: - Si riporta l'art. 630 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 630 (Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati). - 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono cosi' determinate in ordine crescente: a) primo caporal maggiore: sottocapo di 3^ classe per la Marina militare; aviere capo per l'Aeronautica militare; carabiniere; finanziere; b) caporal maggiore scelto: sottocapo di 2^ classe per la Marina militare; primo aviere scelto per l'Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto; c) caporal maggiore capo: sottocapo di 1^ classe per la Marina militare; primo aviere capo per l'Aeronautica militare; appuntato per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) caporal maggiore capo scelto: sottocapo di 1^ classe scelto per la Marina militare; primo aviere capo scelto per l'Aeronautica militare; appuntato scelto per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. 1-bis. Al caporal maggiore capo scelto, o gradi corrispondenti puo' essere attribuita la seguente qualifica: qualifica speciale. I caporal maggiori capi scelti qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.». - Si riporta l'art. 701 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 701 (Modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale). - 1. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale nonche' i criteri e le modalita' per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa che puo' prevedere la possibilita' per le Forze armate, nei limiti delle consistenze, di bandire concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale destinato ai volontari in ferma prefissata di un anno in possesso di specifici requisiti, al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla necessita' di fronteggiare particolari esigenze operative. 2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero di comune di 1^ classe o di aviere scelto.». - Si riporta l'art. 841 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 841 (Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente). - 1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonche' incarichi di comando nei confronti di uno o piu' militari. 2. I volontari in servizio permanente sono prioritariamente impiegati nelle unita' operative o addestrative dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. 3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono. 2-bis. I caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalita' posseduta e le competenze acquisite: a) ricoprono incarichi di maggiore responsabilita', fra quelli di cui al comma 1, individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata; b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. 3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.». - Si riporta l'art. 957 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 957 (Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma). - 1. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'art. 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi: a) domanda presentata dall'interessato; b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; e) motivi disciplinari, ai sensi dell'art. 1357, comma 1, lettera c); e-bis) mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermita' dipendente da causa di servizio; f) perdita dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata, salvo quanto previsto dall'art. 955, accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie approvate con decreto del Ministro della difesa; g) scarso rendimento di cui all'art. 960. 2. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, e' disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati. 3. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma e' adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.». - Si riporta l'art. 1306 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1306 (Articolazione della carriera). - 1. Lo sviluppo di carriera dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici: a) 1° caporal maggiore o grado corrispondente; b) caporal maggiore scelto o grado corrispondente; c) caporal maggiore capo o grado corrispondente; d) caporal maggiore capo scelto o grado corrispondente. 1-bis. Ai caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, puo' essere conferita la seguente qualifica: qualifica speciale.». - Si riporta l'art. 1307 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1307 (Avanzamento dei volontari in servizio permanente). - 1. Al 1° caporal maggiore o corrispondente, che ha un anno di anzianita' nel servizio permanente, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto o corrispondente. 2. Al caporal maggiore scelto o corrispondente, che ha cinque anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo o corrispondente. 3. Al caporal maggiore capo o corrispondente, che ha quattro anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo scelto o corrispondente. 4. I gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado. 5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non sono computati gli anni durante i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettative per motivi privati.». - Si riporta l'art. 1318 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1318 (Nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori). - 1. I graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidita' di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono, a domanda, conseguire la nomina a luogotenente. 2. La stessa nomina puo' essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e che sono iscritti nel ruolo d'onore con gradi inferiore a quello di luogotenente.». - Si riporta l'art. 704 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 704 (Modalita' di reclutamento dei volontari in servizio permanente). - 1. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalita' stabilite con decreto del Ministero della difesa. 1-bis. Con il decreto del Ministero della difesa di cui al comma 1 sono altresi' definite le modalita' di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. La domanda di riammissione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio. 2. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.».