Art. 8 Stato giuridico e impiego 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 855: 1) al comma 1, dopo la parola: «speciali» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»; 2) il comma 2 e' abrogato; b) dopo l'articolo 855 e' inserito il seguente: «Art. 855-bis (Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie per l'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando prescritti per l'avanzamento dalla normativa in vigore. 2. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento. 3. Gli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali dei ruoli tecnico e a esaurimento dell'Arma dei carabinieri di grado uguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento. 4. Gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali dei ruoli forestale e a esaurimento dell'Arma dei carabinieri di grado uguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento. 5. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianita' di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza, fatte salve le disposizioni ordinative che attribuiscono l'incarico di comando o di direzione a un determinato ruolo e grado.»; c) all'articolo 908, comma 1, le parole: «gli articoli 906 e 907 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 906 si applica»; d) all'articolo 928, comma 1, alla lettera d), la parola: «speciale» e' sostituita dalla seguente: «forestale» e le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; e) all'articolo 944, comma 1, le parole: «, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti «e della Marina militare»; f) all'articolo 963, comma 1, dopo le parole: «comparto sanitario» sono inserite le seguenti: «e psicologico, specialita' sanita' (medicina/farmacia) e specialita' veterinaria»; g) all'articolo 964, dopo le parole: «comparto sanitario» sono inserite le seguenti: «e psicologico, specialita' sanita' (medicina/farmacia) e specialita' veterinaria»; h) all'articolo 965, dopo le parole: «comparto sanitario» sono inserite le seguenti: «e psicologico, specialita' sanita' (medicina/farmacia) e specialita' veterinaria».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo degli articoli 855, 908, 928, 944, 963, 964, 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificati dal presente decreto: "Art. 855 (Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie). - 1. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianita' di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza. 2. (abrogato). "Art. 908 (Ipotesi speciale di riduzione dei quadri). - 1. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'articolo 906 si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione." "Art. 928 (Speciali limiti di eta' per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: a) generale di corpo d'armata: 65 anni; b) generale di divisione: 65 anni; c) generale di brigata: 63 anni; d) colonnello del ruolo forestale e del ruolo tecnico: 61 anni." "Art. 944 (Cessazione a domanda per ufficiali piloti e navigatori di complemento). - 1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano e della Marina militare che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero e che, successivamente, sono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici." "Art. 963 (Disposizioni generali). - 1. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e agli ufficiali del comparto sanitario e psicologico, specialita' sanita' (medicina/farmacia) e specialita' veterinaria dell'Arma dei carabinieri, ammessi ai corsi di specializzazione presso facolta' universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, si applicano gli articoli seguenti. Art. 964 (Ammissione ai corsi di specializzazione). - 1.Gli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e gli ufficiali del comparto sanitario e psicologico, specialita' sanita' (medicina/farmacia) e specialita' veterinaria dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente che sono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facolta' mediche universitarie, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, sono vincolati a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare. Art. 965 (Proroga della durata dei corsi). - 1. L'ufficiale dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e l'ufficiale del comparto sanitario e psicologico, specialita' sanita' (medicina/farmacia) e specialita' veterinaria dell'Arma dei carabinieri al quale e' stata concessa la proroga prevista dall'articolo 758, e' vincolato a rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui all'articolo 964, aumentato dell'anno di proroga ottenuto.".