Art. 8 
 
                      Stato giuridico e impiego 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 855: 
      1) al comma 1, dopo la  parola:  «speciali»  sono  inserite  le
seguenti:  «dell'Esercito   italiano,   della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica militare»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    b) dopo l'articolo 855 e' inserito il seguente: 
  «Art. 855-bis  (Precedenza  tra  militari  di  differenti  ruoli  o
diverse categorie per l'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali del
ruolo normale dell'Arma dei carabinieri  hanno  la  precedenza  sugli
ufficiali  dei  ruoli  a  esaurimento  di  grado  eguale   solo   per
l'assolvimento degli obblighi di comando prescritti per l'avanzamento
dalla normativa in vigore. 
  2. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri  hanno
la precedenza al comando sugli ufficiali di  tutti  gli  altri  ruoli
dell'Arma dei carabinieri  di  grado  eguale,  allorquando  ricoprono
incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado  superiore,  anche
oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento. 
  3. Gli ufficiali del  ruolo  forestale  dell'Arma  dei  carabinieri
hanno la precedenza al comando sugli ufficiali dei ruoli tecnico e  a
esaurimento dell'Arma dei carabinieri di  grado  uguale,  allorquando
ricoprono  incarichi  validi  ai  fini  dell'avanzamento   al   grado
superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai  fini
dell'avanzamento. 
  4. Gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri  hanno
la precedenza al comando sugli ufficiali  dei  ruoli  forestale  e  a
esaurimento dell'Arma dei carabinieri di  grado  uguale,  allorquando
ricoprono  incarichi  validi  ai  fini  dell'avanzamento   al   grado
superiore, anche oltre i periodi minimi  di  attribuzioni  specifiche
richiesti ai fini dell'avanzamento. 
  5. In tutti  gli  altri  casi  la  precedenza  al  comando  compete
all'ufficiale avente maggiore anzianita' di  grado  indipendentemente
dal ruolo di appartenenza, fatte salve le disposizioni ordinative che
attribuiscono l'incarico di comando o di direzione a  un  determinato
ruolo e grado.»; 
    c) all'articolo 908, comma 1, le parole: «gli articoli 906 e  907
si applicano» sono sostituite  dalle  seguenti:  «l'articolo  906  si
applica»; 
    d) all'articolo  928,  comma  1,  alla  lettera  d),  la  parola:
«speciale» e' sostituita dalla seguente:  «forestale»  e  le  parole:
«tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 
    e) all'articolo 944, comma 1, le parole: «, della Marina militare
e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti «e  della
Marina militare»; 
    f)  all'articolo  963,  comma  1,  dopo  le   parole:   «comparto
sanitario» sono inserite le  seguenti:  «e  psicologico,  specialita'
sanita' (medicina/farmacia) e specialita' veterinaria»; 
    g) all'articolo 964, dopo le parole:  «comparto  sanitario»  sono
inserite   le   seguenti:   «e   psicologico,   specialita'   sanita'
(medicina/farmacia) e specialita' veterinaria»; 
    h) all'articolo 965, dopo le parole:  «comparto  sanitario»  sono
inserite   le   seguenti:   «e   psicologico,   specialita'   sanita'
(medicina/farmacia) e specialita' veterinaria». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  855,  908,  928,
          944, 963, 964, 965 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
          n. 66, come modificati dal presente decreto: 
              "Art. 855 (Precedenza tra militari di differenti  ruoli
          o diverse categorie). - 1. Gli ufficiali dei ruoli  normali
          e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare  e
          dell'Aeronautica  militare  hanno   la   precedenza   sugli
          ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo  per
          l'assolvimento degli obblighi di comando e di  attribuzioni
          specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa  in
          vigore. In tutti gli altri casi la  precedenza  al  comando
          compete all'ufficiale avente maggiore anzianita'  di  grado
          indipendentemente dal ruolo di appartenenza. 
              2. (abrogato). 
              "Art. 908 (Ipotesi speciale di riduzione dei quadri). -
          1. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo,  nei
          gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore  non
          si effettuano tutti gli anni,  l'articolo  906  si  applica
          solo negli anni in cui si forma il quadro  di  avanzamento.
          Gli ufficiali che sono stati iscritti nel  predetto  quadro
          non  sono  computati  nel  numero  massimo  del  grado   di
          appartenenza fino alla promozione." 
              "Art. 928 (Speciali limiti di eta'  per  gli  ufficiali
          dell'Arma dei carabinieri). - 1. I limiti di  eta'  per  la
          cessazione dal servizio permanente, oltre il  60°  anno  di
          eta', per  gli  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri,  in
          relazione al grado rivestito e al  ruolo  di  appartenenza,
          sono i seguenti: 
              a) generale di corpo d'armata: 65 anni; 
              b) generale di divisione: 65 anni; 
              c) generale di brigata: 63 anni; 
              d) colonnello del ruolo forestale e del ruolo  tecnico:
          61 anni." 
              "Art. 944 (Cessazione a domanda per ufficiali piloti  e
          navigatori di complemento). - 1.  Gli  ufficiali  piloti  e
          navigatori di complemento dell'Esercito  italiano  e  della
          Marina militare che hanno conseguito il brevetto di  pilota
          di  aeroplano  o  attitudine  a   espletare   mansioni   di
          navigatore   o   di   pilota   di   elicottero    e    che,
          successivamente, sono esonerati dal pilotaggio o dichiarati
          non  idonei  al  volo  per  motivi  psico-fisici,   possono
          chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici." 
              "Art. 963 (Disposizioni generali). - 1. Agli  ufficiali
          dei Corpi sanitari  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
          militare e dell'Aeronautica militare e agli  ufficiali  del
          comparto  sanitario  e  psicologico,  specialita'   sanita'
          (medicina/farmacia) e specialita' veterinaria dell'Arma dei
          carabinieri, ammessi ai corsi  di  specializzazione  presso
          facolta' universitarie per i  quali  opera  la  riserva  di
          posti per esigenze dell'Amministrazione  della  difesa,  si
          applicano gli articoli seguenti. 
              Art. 964 (Ammissione ai corsi di  specializzazione).  -
          1.Gli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito  italiano,
          della Marina militare e  dell'Aeronautica  militare  e  gli
          ufficiali del comparto sanitario e psicologico, specialita'
          sanita'  (medicina/farmacia)  e   specialita'   veterinaria
          dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente  che  sono
          ammessi, previa domanda, su designazione e per le  esigenze
          dell'amministrazione, ai corsi  di  specializzazione  delle
          facolta' mediche  universitarie,  all'atto  dell'iscrizione
          alla scuola di specializzazione, sono vincolati a  rimanere
          in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo
          il numero di anni prescritto  per  il  conseguimento  della
          specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data
          di  ammissione  ai  corsi  e  la  durata  dello  stesso  e'
          aumentata  dell'eventuale  residuo  periodo  di  precedente
          ferma contratta, ancora da espletare. 
              Art.  965  (Proroga  della  durata  dei  corsi).  -  1.
          L'ufficiale  dei  Corpi  sanitari  dell'Esercito  italiano,
          della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica   militare   e
          l'ufficiale   del   comparto   sanitario   e   psicologico,
          specialita'  sanita'  (medicina/farmacia)   e   specialita'
          veterinaria dell'Arma dei carabinieri  al  quale  e'  stata
          concessa  la  proroga  prevista   dall'articolo   758,   e'
          vincolato a rimanere in servizio per  un  periodo  di  anni
          pari al vincolo residuo di cui all'articolo 964,  aumentato
          dell'anno di proroga ottenuto.".