Art. 8 
 
 
                   Disposizioni fiscali e sociali 
 
  1. All'articolo 54, comma 5, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«I limiti di cui al periodo precedente non si  applicano  alle  spese
relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di  alimenti
e  bevande  sostenute   dall'esercente   arte   o   professione   per
l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente  in  capo  al
committente. Tutte le spese relative all'esecuzione  di  un  incarico
conferito e sostenute direttamente dal committente non  costituiscono
compensi in natura per il professionista». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1  del
presente articolo nonche' dall'articolo 9, comma 1,  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. 
  3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni
di euro per l'anno 2018 e in 1,8 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3. 
  4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme  previdenziali
obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata  di
cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
hanno diritto ad un trattamento economico per congedo  parentale  per
un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del
bambino. I trattamenti economici  per  congedo  parentale,  ancorche'
fruiti  in  altra  gestione  o  cassa  di  previdenza,  non   possono
complessivamente  superare  tra  entrambi  i   genitori   il   limite
complessivo di sei mesi. 
  5. Salvo quanto previsto al comma 6, il  trattamento  economico  di
cui al comma 4 e' corrisposto a condizione che risultino  accreditate
almeno tre mensilita' della  predetta  contribuzione  maggiorata  nei
dodici  mesi  precedenti   l'inizio   del   periodo   indennizzabile.
L'indennita'  e'  calcolata,  per  ciascuna  giornata   del   periodo
indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di  lavoro
relativo   alla   predetta   contribuzione,   calcolato   ai    sensi
dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del
12 giugno 2002. 
  6. Il trattamento economico per  i  periodi  di  congedo  parentale
fruiti entro il primo anno di vita  del  bambino  e'  corrisposto,  a
prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 5, anche  alle
lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma  4  che  abbiano  titolo
all'indennita' di maternita' o paternita'. In tale caso, l'indennita'
e' calcolata in misura pari al 30  per  cento  del  reddito  preso  a
riferimento per la corresponsione  dell'indennita'  di  maternita'  o
paternita'. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche  nei
casi di adozione o affidamento preadottivo. 
  8. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi. 
  9. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  da  4  a  8,
valutati in 5,26 milioni di euro per l'anno  2017,  5,11  milioni  di
euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5,14 milioni
di euro per l'anno 2020, 5,24 milioni di euro per l'anno  2021,  5,34
milioni di euro per l'anno 2022, 5,45  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 5,57 milioni di euro per l'anno 2024 e  5,68  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi  dell'articolo
25, comma 3. 
  10. Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi  di  malattia,
certificata come conseguente a trattamenti  terapeutici  di  malattie
oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative  ingravescenti
o che comunque comportino una inabilita'  lavorativa  temporanea  del
100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. 
  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, valutati  in
0,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai
sensi dell'articolo 25, comma 3. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta  l'art.  54,  comma  5,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico  delle  imposte  sui  redditi
          [Testo post riforma 2004], come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo
          [Testo post riforma  2004]).  -  5.  Le  spese  relative  a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande sono deducibili nella misura del 75 per  cento,  e,
          in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore
          al 2 per cento dell'ammontare dei  compensi  percepiti  nel
          periodo d'imposta. I limiti di cui  al  periodo  precedente
          non  si  applicano  alle  spese  relative   a   prestazioni
          alberghiere e di somministrazione  di  alimenti  e  bevande
          sostenute   dall'esercente   arte   o    professione    per
          l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente  in
          capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione
          di un  incarico  conferito  e  sostenute  direttamente  dal
          committente non costituiscono compensi  in  natura  per  il
          professionista. Le spese di rappresentanza sono  deducibili
          nei limiti dell'1 per  cento  dei  compensi  percepiti  nel
          periodo  di  imposta.  Sono   comprese   nelle   spese   di
          rappresentanza anche  quelle  sostenute  per  l'acquisto  o
          l'importazione di oggetti di arte,  di  antiquariato  o  da
          collezione, anche se utilizzati come beni  strumentali  per
          l'esercizio dell'arte o della professione,  nonche'  quelle
          sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati
          ad essere ceduti  a  titolo  gratuito.  Sono  integralmente
          deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le  spese
          per l'iscrizione a master e a  corsi  di  formazione  o  di
          aggiornamento professionale nonche' le spese di  iscrizione
          a convegni  e  congressi,  comprese  quelle  di  viaggio  e
          soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro  il  limite
          annuo di 5.000 euro,  le  spese  sostenute  per  i  servizi
          personalizzati   di   certificazione   delle    competenze,
          orientamento,          ricerca          e          sostegno
          all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi occupazionali
          effettivamente esistenti e appropriati  in  relazione  alle
          condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli  organismi
          accreditati  ai  sensi  della  disciplina   vigente.   Sono
          altresi' integralmente deducibili gli oneri  sostenuti  per
          la garanzia contro il mancato pagamento  delle  prestazioni
          di lavoro autonomo  fornita  da  forme  assicurative  o  di
          solidarieta'.». 
              - Per il testo dell'art.  2,  comma  26,  della  citata
          legge n. 335 del 1995, si vedano le note all'art. 6. 
              - Per il testo dell'art. 59,  comma  16,  della  citata
          legge n. 449 del 1997, si vedano note all'art. 6. 
              - Si riporta l'art. 4  del  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002  (Attuazione
          dell'art. 80, comma 12, della legge 23  dicembre  2000,  n.
          388. Tutela relativa alla maternita'  ed  agli  assegni  al
          nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di
          cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335): 
              «Art.  4  (Misura  dell'indennita'   e   modalita'   di
          erogazione).  -  1.  L'indennita'  di  cui  agli   articoli
          precedenti e' determinata per ciascuna giornata del periodo
          indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del
          reddito,   derivante   da   attivita'   di   collaborazione
          coordinata e continuativa o libero professionale, utile  ai
          fini contributivi, per i dodici  mesi  precedenti  l'inizio
          del periodo indennizzabile. 
              2. Ai fini di cui al comma precedente, il  reddito  dei
          liberi  professionisti  iscritti  alla  gestione   di   cui
          all'art. 2, comma 26, della  legge  n.  335  del  1995,  e'
          calcolato prendendo a riferimento, per  ciascuno  dei  mesi
          d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei
          redditi da attivita' libero professionale relativa all'anno
          o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi. 
              3. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  nei  confronti  dei
          collaboratori  coordinati  e  continuativi  iscritti   alla
          gestione di cui all'art. 2, comma 26, della  legge  n.  335
          del 1995, viene preso a riferimento il reddito dei suddetti
          dodici mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti
          al lavoratore interessato sulla  base  della  dichiarazione
          del committente. 
              4.  Nel  caso  in  cui  l'anzianita'  assicurativa  sia
          inferiore ai dodici  mesi,  il  periodo  di  riferimento  e
          l'indennita'  di  cui   al   comma   1   sono   determinati
          proporzionalmente in  relazione  alla  data  di  decorrenza
          della anzianita' stessa. 
              5.  L'indennita'  e'   corrisposta   dalla   competente
          gestione  separata,  a   seguito   di   apposita   domanda,
          presentata   dagli   interessati,   corredata   da   idonea
          certificazione, con le modalita' e  nei  termini  stabiliti
          dall'Istituto   erogatore,   che   tengano   conto    delle
          specificita'  delle  denunce  reddituali   e   contributive
          previste per ciascuna categoria di iscritti. 
              6. I lavoratori destinatari delle prestazioni ai  sensi
          degli articoli 2 e 3 possono presentare  domanda,  per  gli
          eventi precedenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, entro un anno dalla  suddetta  data.  Per
          l'anno 1998 tali prestazioni sono corrisposte anche se, nei
          12 mesi precedenti il periodo indennizzabile,  non  risulti
          attribuito alcun contributo. 
              7. La competente gestione separata  provvede  d'ufficio
          ai necessari accertamenti amministrativi.». 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  788,  della  citata
          legge n. 296 del 2006, si vedano le note all'art. 6. 
              - Per il testo dell'art.  2,  comma  26,  della  citata
          legge n. 335 del 1995, si vedano le note all'art. 6.