Art. 8 
 
 
                           Incumulabilita' 
 
  1. A far data dalla sua  decorrenza  il  trattamento  pensionistico
acquisito in virtu' del  beneficio  di  cui  all'articolo  2  non  e'
cumulabile con redditi da lavoro,  subordinato  o  autonomo,  per  un
periodo di tempo  corrispondente  alla  differenza  tra  l'anzianita'
contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  214
del 2011,  e  l'anzianita'  contributiva  posseduta  al  momento  del
pensionamento. 
  2. Qualora il titolare del trattamento pensionistico  acquisito  in
virtu' del beneficio pensionistico di cui all'articolo  2  percepisca
per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo,  il
trattamento pensionistico e' sospeso dalla data di decorrenza fino  a
conclusione del periodo di tempo per il quale e' previsto il  divieto
di cumulo e si fa luogo al  recupero  delle  rate  di  pensione  gia'
erogate. Il beneficio di cui all'articolo 2  non  e'  cumulabile  con
altre maggiorazioni previste  per  le  attivita'  di  lavoro  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  lettera  d),   salvo   quanto   previsto
all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'art. 24 del  decreto-legge  n.  201
          del 2011, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 80, comma 3,  della  legge  n.
          388 del 2000, si veda nelle note alle premesse.