Art. 8 
 
 
                    Incompatibilita' e decadenza 
 
  1. L'APE sociale e' compatibile con lo svolgimento di attivita'  di
lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e  continuativa  che
danno titolo ad un reddito annuo non superiore a 8.000 euro e con  lo
svolgimento di attivita' di lavoro autonomo  che  da'  titolo  ad  un
reddito annuo non superiore a 4.800 euro, considerati tali importi al
lordo delle imposte e dei contributi  previdenziali  e  assistenziali
dovuti dal lavoratore. In caso di superamento di tali  limiti  annui,
l'APE sociale percepita nel corso dello stesso anno diviene  indebita
e l'INPS procede al recupero del relativo importo. 
  2. Il titolare dell'APE sociale decade dal  diritto  all'indennita'
alla data di decorrenza del trattamento di pensione anticipato. 
  3. L'APE sociale non e' compatibile con i trattamenti  di  sostegno
al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il
trattamento di cui all'articolo 16 del decreto  legislativo  4  marzo
2015, n. 22, nonche' con l'indennizzo previsto  dall'articolo  1  del
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, erogati per periodi per  i
quali e' corrisposta l'APE sociale. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta l'art. 16 del decreto legislativo 4  marzo
          2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino  della  normativa
          in  materia  di   ammortizzatori   sociali   in   caso   di
          disoccupazione  involontaria  e   di   ricollocazione   dei
          lavoratori  disoccupati,  in  attuazione  della  legge   10
          dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 16 (Assegno di disoccupazione -  ASDI).  -  1.  A
          decorrere  dal  1°  maggio  2015  e'  istituito,   in   via
          sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno  di  disoccupazione
          (ASDI),  avente  la  funzione  di  fornire  una  tutela  di
          sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari  della  Nuova
          prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego  (NASpI)
          di cui all'art. 1 che abbiano fruito di questa per l'intera
          sua durata entro  il  31  dicembre  2015,  siano  privi  di
          occupazione e si trovino in  una  condizione  economica  di
          bisogno. 
              2. Nel primo anno di applicazione gli  interventi  sono
          prioritariamente riservati  ai  lavoratori  appartenenti  a
          nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori  in
          eta' prossima al pensionamento. In ogni caso,  il  sostegno
          economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del
          Fondo di cui al comma 7. 
              3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima
          di sei  mesi  ed  e'  pari  al  75  per  cento  dell'ultima
          indennita' NASpI percepita,  e,  comunque,  in  misura  non
          superiore  all'ammontare  dell'assegno  sociale,   di   cui
          all'art. 3, comma 6, della legge 8  agosto  1995,  n.  335.
          L'ammontare di cui al periodo  precedente  e'  incrementato
          per gli eventuali carichi familiari  del  lavoratore  nella
          misura e secondo le modalita' stabilite con il  decreto  di
          cui al comma 6. 
              4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del  lavoro
          i redditi derivanti da  nuova  occupazione  possono  essere
          parzialmente cumulati con l'ASDI nei  limiti  e  secondo  i
          criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6. 
              5.  La   corresponsione   dell'ASDI   e'   condizionata
          all'adesione ad  un  progetto  personalizzato  redatto  dai
          competenti  servizi  per  l'impiego,  contenente  specifici
          impegni  in  termini   di   ricerca   attiva   di   lavoro,
          disponibilita' a partecipare ad iniziative di  orientamento
          e formazione, accettazione di adeguate proposte di  lavoro.
          La partecipazione alle iniziative di  attivazione  proposte
          e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare  entro
          90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
          definiti: 
                a) la situazione  economica  di  bisogno  del  nucleo
          familiare di cui  al  comma  1,  valutata  in  applicazione
          dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  non  computando
          l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente
          l'ASDI; 
                b)   l'individuazione   di   criteri   di   priorita'
          nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il
          beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2; 
                c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del
          lavoratore di cui al comma 3, comunque  nel  limite  di  un
          importo massimo; 
                d) i limiti ed i criteri di cumulabilita' dei redditi
          da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI  di
          cui al comma 4; 
                e) le caratteristiche del progetto  personalizzato  e
          il  sistema  degli  obblighi  e  delle  misure  conseguenti
          all'inottemperanza agli impegni in esso previsti; 
                f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e
          l'INPS volti  ad  alimentare  il  sistema  informativo  dei
          servizi sociali, di cui all'art. 21 della legge 8  novembre
          2000,   n.   328,   per   il   tramite    del    Casellario
          dell'assistenza, di cui all'art. 13  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122; 
                g) i controlli  per  evitare  la  fruizione  indebita
          della prestazione; 
                h) le modalita' di  erogazione  dell'ASDI  attraverso
          l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico. 
              7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede  mediante  le
          risorse di uno specifico Fondo  istituito  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
          nel 2015 e 200 milioni nel  2016.  Nel  limite  dell'1  per
          cento delle risorse attribuite  al  Fondo,  possono  essere
          finanziate attivita' di assistenza tecnica per il  supporto
          dei  servizi  per  l'impiego,  per  il  monitoraggio  e  la
          valutazione  degli  interventi,   nonche'   iniziative   di
          comunicazione per  la  diffusione  della  conoscenza  sugli
          interventi. All'attuazione e alla gestione  dell'intervento
          provvede  l'INPS  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
          L'INPS  riconosce   il   beneficio   in   base   all'ordine
          cronologico di presentazione delle domande e, nel  caso  di
          insufficienza  delle  risorse,  valutata  anche   su   base
          pluriennale con riferimento alla durata della  prestazione,
          l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,
          fornendo  immediata  comunicazione  anche   attraverso   il
          proprio sito internet. 
              8. All'eventuale riconoscimento  dell'ASDI  negli  anni
          successivi al 2015 si provvede con le risorse  previste  da
          successivi  provvedimenti  legislativi  che   stanzino   le
          occorrenti risorse finanziarie  e  in  particolare  con  le
          risorse derivanti dai  decreti  legislativi  attuativi  dei
          criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.». 
              - Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 28  marzo
          1996, n. 207 (Attuazione della delega di  cui  all'art.  2,
          comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in  materia
          di  erogazione  di  un   indennizzo   per   la   cessazione
          dell'attivita' commerciale): 
              «Art. 1 (Indennizzo per  la  cessazione  dell'attivita'
          commerciale). - 1.  Il  presente  decreto  legislativo,  in
          attuazione della delega conferita dall'art.  2,  comma  43,
          della legge 28  dicembre  1995,  n.  549  ,  istituisce,  a
          decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  un  indennizzo  per  la
          cessazione   definitiva   dell'attivita'   commerciale   ai
          soggetti  che  esercitano,  in  qualita'  di   titolari   o
          coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede  fissa,
          anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico
          di alimenti e  bevande,  ovvero  che  esercitano  attivita'
          commerciale su aree pubbliche.».