Art. 8 
 
 
                      Modifiche all'articolo 14 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo n.  175  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1  le  parole:  «insolventi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in stato di insolvenza»; 
    b) al  comma  2  le  parole:  «comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 2»; 
    c) al  comma  3  le  parole:  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 2»; 
    d) al  comma  4  le  parole:  «comma  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 2»; 
    e) al  comma  5  le  parole:  «effettuare  aumenti  di  capitale,
trasferimenti straordinari,  aperture  di  credito»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «sottoscrivere  aumenti  di  capitale,   effettuare
trasferimenti straordinari, aperture di credito». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 del  citato  decreto
          legislativo n. 175 del 2016, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 14 (Crisi d'impresa di societa' a  partecipazione
          pubblica). - 1. Le societa' a partecipazione pubblica  sono
          soggette alle disposizioni sul fallimento e sul  concordato
          preventivo, nonche', ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  a
          quelle in materia di  amministrazione  straordinaria  delle
          grandi imprese in stato di insolvenza  di  cui  al  decreto
          legislativo 8 luglio, 1999, n. 270, e al  decreto-legge  23
          dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio 2004, n. 39. 
              2.  Qualora  emergano,  nell'ambito  dei  programmi  di
          valutazione del rischio di cui all'art. 6, comma 2,  uno  o
          piu' indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo
          della societa' a controllo pubblico adotta senza indugio  i
          provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento
          della crisi, di correggerne gli effetti  ed  eliminarne  le
          cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. 
              3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2,
          la mancata adozione di  provvedimenti  adeguati,  da  parte
          dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarita'
          ai sensi dell'art. 2409 del codice civile. 
              4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei
          commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite
          da  parte  dell'amministrazione  o  delle   amministrazioni
          pubbliche socie, anche se  attuato  in  concomitanza  a  un
          aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario  di
          partecipazioni o al rilascio di  garanzie  o  in  qualsiasi
          altra forma giuridica,  a  meno  che  tale  intervento  sia
          accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal
          quale  risulti  comprovata  la  sussistenza   di   concrete
          prospettive di  recupero  dell'equilibrio  economico  delle
          attivita' svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche  in
          deroga al comma 5. 
              5. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,  salvo  quanto
          previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice  civile,
          sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti
          straordinari, aperture di credito, ne' rilasciare  garanzie
          a favore delle societa' partecipate, con  esclusione  delle
          societa' quotate e degli istituti di credito,  che  abbiano
          registrato,  per  tre  esercizi  consecutivi,  perdite   di
          esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili
          per il ripianamento di perdite anche infrannuali.  Sono  in
          ogni caso  consentiti  i  trasferimenti  straordinari  alle
          societa' di cui al primo periodo, a fronte di  convenzioni,
          contratti  di  servizio  o  di  programma   relativi   allo
          svolgimento di servizi di pubblico  interesse  ovvero  alla
          realizzazione di investimenti, purche' le  misure  indicate
          siano contemplate in un  piano  di  risanamento,  approvato
          dall'Autorita' di regolazione di settore  ove  esistente  e
          comunicato alla Corte dei conti con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio
          finanziario entro tre anni. Al  fine  di  salvaguardare  la
          continuita'  nella  prestazione  di  servizi  di   pubblico
          interesse, a fronte di  gravi  pericoli  per  la  sicurezza
          pubblica, l'ordine pubblico  e  la  sanita',  su  richiesta
          della  amministrazione   interessata,   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          gli altri Ministri competenti e  soggetto  a  registrazione
          della Corte  dei  conti,  possono  essere  autorizzati  gli
          interventi di cui al primo periodo del presente comma. 
              6. Nei cinque anni  successivi  alla  dichiarazione  di
          fallimento di una societa' a controllo pubblico titolare di
          affidamenti   diretti,   le    pubbliche    amministrazioni
          controllanti non possono  costituire  nuove  societa',  ne'
          acquisire o mantenere partecipazioni in  societa',  qualora
          le  stesse  gestiscano  i  medesimi   servizi   di   quella
          dichiarata fallita.».