Art. 8 
 
 
      Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro 
 
  1. Il patrimonio degli  enti  del  Terzo  settore,  comprensivo  di
eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque  denominate  e'
utilizzato per  lo  svolgimento  dell'attivita'  statutaria  ai  fini
dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche,  solidaristiche  e
di utilita' sociale. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata  la  distribuzione,  anche
indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e  riserve  comunque
denominate  a  fondatori,  associati,  lavoratori  e   collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi  sociali,  anche  nel
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di  scioglimento  individuale
del rapporto associativo. 
  3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano  in  ogni
caso distribuzione indiretta di utili: 
    a) la corresponsione ad  amministratori,  sindaci  e  a  chiunque
rivesta cariche sociali di  compensi  individuali  non  proporzionati
all'attivita' svolta, alle responsabilita' assunte e alle  specifiche
competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano
nei medesimi o analoghi settori e condizioni; 
    b) la corresponsione  a  lavoratori  subordinati  o  autonomi  di
retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento  rispetto  a
quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi
di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
salvo comprovate esigenze  attinenti  alla  necessita'  di  acquisire
specifiche competenze ai fini dello svolgimento  delle  attivita'  di
interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b),  g)  o
h); 
    c) l'acquisto di beni o  servizi  per  corrispettivi  che,  senza
valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; 
    d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a  condizioni
piu'  favorevoli  di  quelle  di  mercato,  a   soci,   associati   o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e
di  controllo,  a  coloro  che  a  qualsiasi   titolo   operino   per
l'organizzazione o ne facciano  parte,  ai  soggetti  che  effettuano
erogazioni liberali a favore  dell'organizzazione,  ai  loro  parenti
entro il terzo grado ed  ai  loro  affini  entro  il  secondo  grado,
nonche'  alle  societa'  da  questi  direttamente  o   indirettamente
controllate  o  collegate,  esclusivamente  in  ragione  della   loro
qualita', salvo che tali cessioni  o  prestazioni  non  costituiscano
l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5; 
    e) la corresponsione a soggetti  diversi  dalle  banche  e  dagli
intermediari  finanziari  autorizzati,  di  interessi   passivi,   in
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti  al
tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo' essere aggiornato
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta  l'art.  51  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei  contratti  di
          lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,  a
          norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10  dicembre  2014,
          n. 183): 
              «Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti  collettivi).  -
          1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente  decreto,
          per  contratti  collettivi   si   intendono   i   contratti
          collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano   nazionale   e   i   contratti
          collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero dalla  rappresentanza  sindacale
          unitaria.».