Art. 8 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformita' dal presente decreto entro il termine di cui al comma 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte dei predetti alimenti. 3. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, la lettera f) e' abrogata; b) l'articolo 11 e' abrogato; c) all'articolo 18, comma 3, la parola: «11» e' soppressa.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 3 (Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati). - 1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti; c) la quantita' netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantita' unitarie costanti, la quantita' nominale; d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea; f) (abrogata); g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; i) le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; l) le istruzioni per l'uso, ove necessario; m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto; m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'art. 8. (Omissis).». - L'art. 11 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, abrogato dal presente decreto, recava: «Sede dello stabilimento». - Il testo dell'art. 18, comma 3, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 18 (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni dell'art. 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila. 2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis e 14 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento. 3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 e 17 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento. 4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio. 4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.».