Art. 8 
 
 
            Modifiche alla disciplina delle restituzioni 
          dell'IVA non dovuta - Caso EU Pilot 9164/17/TAXU 
 
  1.  Dopo  l'articolo  30-bis  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' inserito il seguente: 
  «Art. 30-ter  (Restituzione  dell'imposta  non  dovuta).  -  1.  Il
soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non
dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla  data
del versamento della medesima ovvero, se successivo,  dal  giorno  in
cui si e' verificato il presupposto per la restituzione. 
  2. Nel caso  di  applicazione  di  un'imposta  non  dovuta  ad  una
cessione di beni o ad una prestazione di servizi,  accertata  in  via
definitiva   dall'Amministrazione   finanziaria,   la   domanda    di
restituzione puo' essere presentata dal cedente o prestatore entro il
termine di due  anni  dall'avvenuta  restituzione  al  cessionario  o
committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa. 
  3. La restituzione dell'imposta e' esclusa  qualora  il  versamento
sia avvenuto in un contesto di frode fiscale». 
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato  in  500.000
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 del presente  articolo  si
applica l'articolo 17, commi  da  12  a  12-quater,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196.  
 
          Note all'art. 8: 
              Per  i  riferimenti  all'articolo  10,  comma  5,   del
          decreto-legge n. 282/2004, si veda nelle note  all'articolo
          7. 
              Per il testo dell'articolo 17, commi da 12 a 12-quater,
          della legge n. 196/2009, si veda nelle note all'art. 7.