Art. 8 Modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta - Caso EU Pilot 9164/17/TAXU 1. Dopo l'articolo 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' inserito il seguente: «Art. 30-ter (Restituzione dell'imposta non dovuta). - 1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione. 2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione puo' essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa. 3. La restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale». 2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Note all'art. 8: Per i riferimenti all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, si veda nelle note all'articolo 7. Per il testo dell'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196/2009, si veda nelle note all'art. 7.