Art. 8 
 
Violazione  degli  obblighi  dell'esaminatore  aeromedico   e   delle
  organizzazioni  che  esercitano  funzione  di   centro   aeromedico
  derivanti dall'articolo 7 del regolamento 
 
  1. Chiunque esercita  la  funzione  di  esaminatore  aeromedico  in
mancanza  della  qualificazione  o  dell'abilitazione   all'esercizio
professionale o del certificato o con i  titoli  scaduti,  sospesi  o
revocati, in violazione dell'articolo 7 del regolamento, e'  soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000  euro  a  50.000
euro. 
  2. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  1.000
euro a 10.000 euro l'esaminatore aeromedico che viola le disposizioni
in materia di idoneita' medica di cui all'articolo 7 del regolamento,
riguardanti alternativamente: 
    a) le prescrizioni in materia di riservatezza; 
    b) gli obblighi di  garanzia  di  comunicazione,  informazione  e
conservazione dei documenti; 
    c)   le   prescrizioni   relative   alla   formazione   specifica
obbligatoria in materia di medicina aeronautica; 
    d) non dispone  di  strutture  adeguate,  nonche'  di  procedure,
documentazione e attrezzature operative  idonee  per  l'effettuazione
delle visite aeromediche; 
    e) non attua le azioni per la correzione  delle  non  conformita'
rispetto  ai   requisiti   applicabili,   registrate   e   comunicate
dall'E.N.A.C. nel corso di attivita' ispettive; 
    f) non attua  le  prescrizioni  del  regolamento  in  materia  di
certificazione aeromedica. 
  3. L'organizzazione che esercita la funzione di  centro  aeromedico
in difetto del certificato o con il certificato  scaduto,  sospeso  o
revocato e' soggetta ad una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
10.000 euro a 100.000 euro. 
  4. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000
euro a 50.000 euro il centro aeromedico che, alternativamente: 
    a) viola le prescrizioni in materia di  riservatezza  ovvero  gli
obblighi di garanzia di comunicazione, informazione  e  conservazione
dei documenti; 
    b) difetta  dei  mezzi  necessari  per  adempiere  agli  obblighi
associati ai rispettivi privilegi ovvero non realizza e  mantiene  un
sistema  di  gestione  relativo  alla  sicurezza  e  al  livello   di
valutazione medica e  non  cerca  di  migliorare  costantemente  tale
sistema ovvero non definisce con altre pertinenti organizzazioni  gli
accordi necessari a garantire il permanere della conformita' ai detti
requisiti; 
    c) non dispone  di  strutture  adeguate,  nonche'  di  procedure,
documentazione e attrezzature operative  idonee  per  l'effettuazione
delle visite aeromediche; 
    d) non attua le azioni per la correzione  delle  non  conformita'
rispetto  ai   requisiti   applicabili,   registrate   e   comunicate
dall'E.N.A.C. nel corso di attivita' ispettive; 
    e) non assicura la conformita'  della  certificazione  aeromedica
alle prescrizioni del Regolamento.