Art. 8 Violazione degli obblighi dell'esaminatore aeromedico e delle organizzazioni che esercitano funzione di centro aeromedico derivanti dall'articolo 7 del regolamento 1. Chiunque esercita la funzione di esaminatore aeromedico in mancanza della qualificazione o dell'abilitazione all'esercizio professionale o del certificato o con i titoli scaduti, sospesi o revocati, in violazione dell'articolo 7 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 2. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro l'esaminatore aeromedico che viola le disposizioni in materia di idoneita' medica di cui all'articolo 7 del regolamento, riguardanti alternativamente: a) le prescrizioni in materia di riservatezza; b) gli obblighi di garanzia di comunicazione, informazione e conservazione dei documenti; c) le prescrizioni relative alla formazione specifica obbligatoria in materia di medicina aeronautica; d) non dispone di strutture adeguate, nonche' di procedure, documentazione e attrezzature operative idonee per l'effettuazione delle visite aeromediche; e) non attua le azioni per la correzione delle non conformita' rispetto ai requisiti applicabili, registrate e comunicate dall'E.N.A.C. nel corso di attivita' ispettive; f) non attua le prescrizioni del regolamento in materia di certificazione aeromedica. 3. L'organizzazione che esercita la funzione di centro aeromedico in difetto del certificato o con il certificato scaduto, sospeso o revocato e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 4. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro il centro aeromedico che, alternativamente: a) viola le prescrizioni in materia di riservatezza ovvero gli obblighi di garanzia di comunicazione, informazione e conservazione dei documenti; b) difetta dei mezzi necessari per adempiere agli obblighi associati ai rispettivi privilegi ovvero non realizza e mantiene un sistema di gestione relativo alla sicurezza e al livello di valutazione medica e non cerca di migliorare costantemente tale sistema ovvero non definisce con altre pertinenti organizzazioni gli accordi necessari a garantire il permanere della conformita' ai detti requisiti; c) non dispone di strutture adeguate, nonche' di procedure, documentazione e attrezzature operative idonee per l'effettuazione delle visite aeromediche; d) non attua le azioni per la correzione delle non conformita' rispetto ai requisiti applicabili, registrate e comunicate dall'E.N.A.C. nel corso di attivita' ispettive; e) non assicura la conformita' della certificazione aeromedica alle prescrizioni del Regolamento.