Art. 8 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  Le agevolazioni di cui  al  presente  regolamento  sono  cumulabili
esclusivamente con altre agevolazioni concesse all'impresa  a  titolo
di de minimis, nei limiti dei massimali previsti dai  Regolamenti  de
minimis. Il Soggetto gestore provvede agli adempimenti relativi  agli
obblighi di interrogazione e di alimentazione del Registro  nazionale
degli aiuti di Stato di cui alla legge 29 luglio 2015, n. 115  e  del
decreto interministeriale 31 maggio 2017,  fermo  restando  l'obbligo
dei soggetti proponenti, fino alla data di cui all'articolo 14, comma
6, del predetto decreto interministeriale, di dichiarare, in sede  di
presentazione della domanda di agevolazione, gli aiuti  eventualmente
gia' percepiti nell'esercizio finanziario in corso  alla  data  della
domanda e nei due esercizi finanziari precedenti. 
 
          Note all'art. 8: 
              - La legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni
          per     l'adempimento     degli     obblighi      derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  -  legge
          europea 2014» e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
          Serie generale - n. 178 del 3 agosto 2015. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  14,  comma  6,  del
          decreto interministeriale 31 maggio 2017  n.  115,  recante
          «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
          Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art.
          52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
          successive  modifiche  e  integrazioni»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017: 
                «Art. 14 (Verifiche relative agli aiuti de minimis) 
              1-5 Omissis. 
              6. A decorrere dal 1° luglio  2020,  il  controllo  del
          massimale relativo agli aiuti de minimis e  agli  aiuti  de
          minimis   SIEG   gia'   concessi   avviene   esclusivamente
          attraverso il Registro nazionale aiuti. Fino a tale data il
          Soggetto concedente e'  tenuto  a  effettuare  il  predetto
          controllo,  oltre  che  sulla   base   delle   informazioni
          desumibili dalla Visura Aiuti de minimis, anche sulla  base
          delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio  rilasciate
          dai  soggetti  beneficiari  relativamente  agli  aiuti   de
          minimis e agli aiuti  de  minimis  SIEG  concessi  nei  due
          esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario
          in corso.»