Art. 8 Calcolo del valore stimato dei contratti 1. Ai fini della determinazione delle soglie, in caso di valute di Stati non appartenenti all'Unione europea, per la conversione in euro dell'importo posto a base di gara si usa il cambio applicato alla data del primo atto di gara risultante dal sito web della Banca d'Italia. 2. Nei casi in cui il tasso di cambio di cui al comma 1 non corrisponda al reale valore internazionale della valuta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' autorizzare l'applicazione di un diverso tasso di cambio, anche utilizzando quello determinato ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
Note all'art. 8: - Il testo dell'articolo 69, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 e' il seguente: «Art. 69 (Modalita' di fissazione del tasso di cambio consolare). - (Omissis). 2. Nei casi di rapida svalutazione delle valute locali o di fissazione di cambi ufficiali non corrispondenti al reale valore internazionale delle valute stesse, nei quali l'applicazione del rapporto di cambio secondo i criteri stabiliti al comma 1 si traduce in diritti consolari eccessivamente elevati in rapporto al costo della vita locale, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' autorizzare il capo della rappresentanza diplomatica ad adottare un diverso tasso di cambio consolare.».