Art. 8 
 
              Calcolo del valore stimato dei contratti 
 
  1. Ai fini della determinazione delle soglie, in caso di valute  di
Stati non appartenenti all'Unione europea, per la conversione in euro
dell'importo posto a base di gara si usa  il  cambio  applicato  alla
data del primo atto di gara  risultante  dal  sito  web  della  Banca
d'Italia. 
  2. Nei casi in cui il tasso  di  cambio  di  cui  al  comma  1  non
corrisponda al reale valore internazionale della valuta, il Ministero
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione   internazionale   puo'
autorizzare l'applicazione di  un  diverso  tasso  di  cambio,  anche
utilizzando quello determinato ai sensi dell'articolo  69,  comma  2,
del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il  testo  dell'articolo  69,  comma  2  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 e' il seguente: 
                «Art. 69 (Modalita' di fissazione del tasso di cambio
          consolare). - (Omissis). 
              2. Nei casi di rapida svalutazione delle valute  locali
          o di fissazione di cambi ufficiali  non  corrispondenti  al
          reale valore internazionale delle valute stesse, nei  quali
          l'applicazione del rapporto di  cambio  secondo  i  criteri
          stabiliti al  comma  1  si  traduce  in  diritti  consolari
          eccessivamente elevati in  rapporto  al  costo  della  vita
          locale, il Ministero degli affari esteri, d'intesa  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze,  puo'  autorizzare
          il capo della rappresentanza  diplomatica  ad  adottare  un
          diverso tasso di cambio consolare.».