Art. 8 
 
 
                      Forma delle agevolazioni 
 
  1. Per gli interventi di cui al presente Capo, sono  concesse  alle
imprese le seguenti agevolazioni: 
    a) garanzia, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),  su  singole
operazioni di finanziamento; 
    b) finanziamento agevolato per gli investimenti, di  importo  non
superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25%
e della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di  utilizzo
e preammortamento commisurato alla durata  dello  specifico  progetto
facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore  a
tre anni. 
  2. Per gli interventi di cui al presente Capo, le  agevolazioni  di
cui al comma  1  possono  essere  concesse  singolarmente,  o  essere
cumulate, nei limiti della copertura dei  costi  ammissibili  di  cui
all'art. 16 e nel rispetto di quanto previsto  all'art.  9.  In  ogni
caso l'impresa beneficiaria deve apportare un contributo  finanziario
non inferiore al 15 per cento del costo del progetto.