Art. 8 
 
                Modalita' di istruttoria dell'istanza 
 
  1. Il Ministero, acquisita la documentazione di cui  all'art.  3  e
verificata la disponibilita' finanziaria,  provvede  a  redigere  una
graduatoria  tenuto  conto  dei  criteri  di  selezione  di  cui   al
successivo art. 9 che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. 
  2. L'aiuto calcolato ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto
ministeriale 6 ottobre 2017 e' erogato in un'unica  soluzione  previo
controllo di primo livello effettuato dalla direzione generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura. 
  3. Pubblicata la graduatoria ed effettuati  i  controlli  di  primo
livello, il Ministero predispone  i  decreti  di  pagamento  seguendo
l'ordine della graduatoria.