Art. 8 Modalita' di istruttoria dell'istanza 1. Il Ministero, acquisita la documentazione di cui all'art. 3 e verificata la disponibilita' finanziaria, provvede a redigere una graduatoria tenuto conto dei criteri di selezione di cui al successivo art. 9 che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. L'aiuto calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 6 ottobre 2017 e' erogato in un'unica soluzione previo controllo di primo livello effettuato dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 3. Pubblicata la graduatoria ed effettuati i controlli di primo livello, il Ministero predispone i decreti di pagamento seguendo l'ordine della graduatoria.