Art. 8 
 
 
                    Costi per la implementazione 
                     delle specifiche funzionali 
 
  1.  I  costi  relativi  alla   implementazione   delle   specifiche
funzionali di cui all'art. 6 sono a carico del  concessionario  della
infrastruttura, del concessionario di servizio o, in  mancanza  delle
precedenti figure, dell'ente a diverso  titolo  gestore,  e  sono  da
considerarsi quali costi di investimento, riconosciuti a richiesta  e
secondo le normative e modalita' vigenti,  a  valere  sulle  relative
convenzioni, concessioni o concessioni di servizio. 
  2. I costi  di  manutenzione  ricorrente  e  gestione  direttamente
connessi alla implementazione di cui al comma 1 possono essere a loro
volta  riconosciuti,  ove  ammissibili  e  documentati,  secondo   le
modalita' del medesimo comma 1. 
  3. Gli investimenti  tecnologici  realizzati  in  difformita'  alle
specifiche, agli ambiti e alle modalita' e  tempistiche  fissate  dal
presente  decreto  possono  essere  riconosciuti  ed   esplicitamente
accettati solo  su  richiesta  dell'interessato,  previa  adeguata  e
dettagliata giustificazione delle difformita' e dei loro motivi.