Art. 8 Elenco nazionale delle O.P. e delle A.O.P. 1. Le O.P. e le A.O.P. riconosciute sono inserite in un elenco nazionale delle Organizzazioni di produttori e delle Associazioni delle organizzazioni di produttori tenuto dal Ministero, il quale attribuisce ad ognuna un codice univoco di riconoscimento e pubblica l'elenco sul sito internet istituzionale. 2. Il competente Ufficio del Ministero provvede ad assegnare un nuovo codice univoco di riconoscimento alle O.P. gia' riconosciute e che chiedono la variazione rispetto al vigente riconoscimento. Allo stesso modo, ai nuovi soggetti giuridici derivanti dalle fusioni sara' assegnato un nuovo codice univoco di riconoscimento. 3. Il Ministero, l'AGEA e gli Organismi pagatori, anche in attuazione dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013, assicurano il collegamento dell'anagrafe delle aziende agricole con l'elenco dei soci delle O.P. e facilitano l'aggiornamento delle informazioni relative alla base sociale delle O.P.