Art. 8 Valutazione delle imprese 1. Ai fini dell'accesso alla garanzia della Sezione speciale per il cinema, la valutazione economico-finanziaria dei soggetti beneficiari di cui all'art. 5 e' effettuata dal Gestore del Fondo sulla base dei pertinenti modelli previsti dalle disposizioni operative. 2. Le PMI di cui all'art. 5 caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali e operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci di esercizio approvati alla data di presentazione della richiesta di garanzia anche dal punto di vista della congruita' dei valori di bilancio in relazione alla dimensione finanziaria del progetto da realizzare, sono valutate, ai fini dell'accesso alla Sezione speciale per il cinema, oltre che sui dati dei due predetti bilanci di esercizio, anche sulla base del «business plan» del progetto di cui all'art. 6, predisposto secondo lo schema allegato alle disposizioni operative, a condizione che: a) l'operazione finanziaria per la quale e' richiesta la garanzia della Sezione speciale e' finalizzata alla copertura dei costi del progetto; b) la durata dell'operazione finanziaria non eccede la durata del ciclo economico del progetto; c) i mezzi propri apportati nell'impresa, come definiti dalle disposizioni operative, non sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi del progetto. 3. Il Gestore del Fondo, ricevuta la richiesta di garanzia a valere sulla Sezione speciale per il cinema, richiede alla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo la comunicazione di ogni ulteriore elemento utile ai fini della valutazione dell'iniziativa, anche con riferimento all'eventuale ottenimento di altri incentivi e misure previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220. La Direzione generale Cinema trasmette al Gestore del Fondo le informazioni relative all'iniziativa entro sette giorni dalla richiesta.