(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie 
 
    1.  La  contrattazione  collettiva  integrativa  si  svolge,  nel
rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal  presente  CCNL,
tra la delegazione sindacale, come individuata ai commi 3 o 4,  e  la
delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 5. 
    2. Nelle  amministrazioni  articolate  al  loro  interno  in  una
pluralita' di uffici, laddove questi ultimi  siano  individuati  come
autonome sedi  di  elezione  di  RSU,  la  contrattazione  collettiva
integrativa  si   svolge   a   livello   nazionale   («contrattazione
integrativa nazionale») ed a livello di sede di RSU  («contrattazione
integrativa di sede territoriale»). Nelle altre  amministrazioni,  si
svolge in un  unico  livello  («contrattazione  integrativa  di  sede
unica»).  La  contrattazione  integrativa  nazionale  puo'  prevedere
sezioni specifiche dedicate a determinati ambiti o pluralita' di sedi
territoriali aventi caratteristiche simili. 
    3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
nazionale sono i rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  di
categoria firmatarie del presente CCNL. 
    4. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
di sede territoriale o di sede unica sono: 
      a) la RSU; 
      b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del presente CCNL. 
    5. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui  e'
individuato il  presidente,  sono  designati  dall'organo  competente
secondo i rispettivi ordinamenti. 
    6. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede
unica: 
      a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili  per  la
contrattazione integrativa tra le diverse modalita' di utilizzo; 
      b) i  criteri  per  l'attribuzione  dei  premi  correlati  alla
performance; 
      c)  criteri  per   la   definizione   delle   procedure   delle
progressioni economiche; 
      d) i criteri  per  l'attribuzione  delle  indennita'  correlate
all'effettivo svolgimento di attivita' disagiate ovvero pericolose  o
dannose per la salute; 
      e) i criteri  per  l'attribuzione  delle  indennita'  correlate
all'effettivo svolgimento di attivita'  comportanti  l'assunzione  di
specifiche responsabilita'; 
      f) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per  i
quali  specifiche  leggi  operino  un  rinvio   alla   contrattazione
collettiva; 
      g) i criteri generali per l'attivazione  di  piani  di  welfare
integrativo; 
      h) l'elevazione delle maggiorazioni orarie per la remunerazione
del lavoro in turno previste dall'art. 19, comma 5; 
      i) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 19, comma  4,  in
merito ai turni effettuabili; 
      j) l'elevazione della misura dell'indennita'  di  reperibilita'
prevista dall'art. 20, comma 6; 
      k) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; 
      l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 20, comma 5,  per
i turni di reperibilita'; 
      m) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a  tempo
parziale ai sensi dell'art. 57, comma 7; 
      n) il limite individuale annuo delle ore che possono  confluire
nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 27, comma 2; 
      o)  i  criteri  per  l'individuazione  di  fasce  temporali  di
flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al  fine  di  conseguire
una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 
      p) l'elevazione del periodo  di  13  settimane  di  maggiore  e
minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi  dell'art.
22; 
      q) l'individuazione delle ragioni che  permettono  di  elevare,
fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui e'  calcolato  il
limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art.  17,  comma
2; 
      r)  l'elevazione  della  percentuale  massima  del  ricorso   a
contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 54, comma 1; 
      s)  per  le  amministrazioni  articolate  territorialmente,   i
criteri per la ripartizione  del  contingente  di  personale  di  cui
all'art. 46, comma 1 (diritto allo studio); 
      t) integrazione delle situazioni personali e familiari previste
dall'art. 19, comma 9, in materia di turni di lavoro; 
      u)  elevazione  del  limite  massimo  individuale   di   lavoro
straordinario ai sensi dell'art. 25, comma 3; 
      v) riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla  professionalita'
delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi. 
    7.  Sono  oggetto   di   contrattazione   integrativa   di   sede
territoriale, i criteri di adeguamento  presso  la  sede,  di  quanto
definito a livello nazionale relativamente alle  materie  di  cui  al
comma 6, lettere b), i), k), l), o), p), q), v).