Art. 7. Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata ai commi 3 o 4, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 5. 2. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralita' di uffici, laddove questi ultimi siano individuati come autonome sedi di elezione di RSU, la contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello nazionale («contrattazione integrativa nazionale») ed a livello di sede di RSU («contrattazione integrativa di sede territoriale»). Nelle altre amministrazioni, si svolge in un unico livello («contrattazione integrativa di sede unica»). La contrattazione integrativa nazionale puo' prevedere sezioni specifiche dedicate a determinati ambiti o pluralita' di sedi territoriali aventi caratteristiche simili. 3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 4. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale o di sede unica sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 5. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui e' individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 6. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalita' di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche; d) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute; e) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' comportanti l'assunzione di specifiche responsabilita'; f) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; g) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo; h) l'elevazione delle maggiorazioni orarie per la remunerazione del lavoro in turno previste dall'art. 19, comma 5; i) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 19, comma 4, in merito ai turni effettuabili; j) l'elevazione della misura dell'indennita' di reperibilita' prevista dall'art. 20, comma 6; k) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 20, comma 5, per i turni di reperibilita'; m) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 57, comma 7; n) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 27, comma 2; o) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; p) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 22; q) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui e' calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 17, comma 2; r) l'elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 54, comma 1; s) per le amministrazioni articolate territorialmente, i criteri per la ripartizione del contingente di personale di cui all'art. 46, comma 1 (diritto allo studio); t) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 19, comma 9, in materia di turni di lavoro; u) elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 25, comma 3; v) riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi. 7. Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere b), i), k), l), o), p), q), v).