Art. 8 
 
               Cause di revoca e procedure di recupero 
            del credito d'imposta illegittimamente fruito 
 
  1. L'Agenzia delle entrate trasmette alla direzione generale per la
politica industriale, la competitivita' e le PMI del  Ministero,  con
modalita' telematiche e secondo termini definiti  d'intesa,  l'elenco
delle societa' che  hanno  utilizzato  in  compensazione  il  credito
d'imposta, con i relativi importi. 
  2.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito
dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita
fruizione, totale  o  parziale,  del  credito  d'imposta  di  cui  al
presente decreto, la stessa ne da' comunicazione  in  via  telematica
alla   direzione   generale   per   la   politica   industriale,   la
competitivita' e le PMI  del  Ministero,  che  previe  verifiche  per
quanto  di  competenza,  ai  sensi  dell'art.   1,   comma   6,   del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del  relativo
importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 
  3. Il credito d'imposta e' revocato dal Ministero nel caso  in  cui
venga accertata l'insussistenza di uno  dei  requisiti  previsti  dal
presente decreto o la non veridicita' degli elementi di cui al  comma
2 dell'art.  6.  In  tal  caso  il  Ministero  provvede  al  recupero
dell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni  secondo  legge,  ai
sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73.
Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale  ed
amministrativa. 
  4. Agli adempimenti relativi al Registro nazionale degli  aiuti  di
Stato, di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio  2017,
n. 115, provvede il Ministero ai sensi  degli  articoli  8  e  9  del
predetto regolamento.