Art. 8 Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito 1. L'Agenzia delle entrate trasmette alla direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le PMI del Ministero, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle societa' che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi. 2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica alla direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le PMI del Ministero, che previe verifiche per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 3. Il credito d'imposta e' revocato dal Ministero nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dal presente decreto o la non veridicita' degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 6. In tal caso il Ministero provvede al recupero dell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa. 4. Agli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, provvede il Ministero ai sensi degli articoli 8 e 9 del predetto regolamento.