Art. 8 
 
                    Responsabile del trattamento 
 
  1.  La  funzione  di  responsabile  del  trattamento  discende   da
contratto o altro  atto  giuridico,  sottoscritto  dal  titolare  del
trattamento ossia da chi ne esercita le funzioni, ai sensi  dell'art.
3. 
  2. Il responsabile del  trattamento  tratta  i  dati  personali  in
applicazione di quanto espressamente  previsto  nel  contratto  o  in
altro atto giuridico di cui al comma 1, e ai sensi degli articoli 28,
29, 30 e 31 del regolamento, in ordine a: 
    a) materia disciplinata e durata del trattamento; 
    b) natura e le finalita' del trattamento; 
    c) tipo di dati personali; 
    d) categorie di interessati; 
    e) obblighi e i diritti del titolare del trattamento.