Art. 8 
 
                               Cumulo 
 
  1. Il credito d'imposta e' cumulabile con  altre  misure  di  aiuto
aventi a oggetto le stesse  spese  ammissibili,  nel  rispetto  delle
intensita'  massime  di  aiuto  previste  dal  regolamento  (UE)   n.
651/2014.