Art. 8. Divieto di scioperi concomitanti Le strutture delle OO.SS.LL. competenti a dichiarare lo sciopero eviteranno proclamazioni di astensione del personale marittimo in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale e con altre agitazioni in settori interessati al trasporto di passeggeri e/o merci, al trasporto di massa da e per le isole (traghetti, aerei e trasporti extraurbani).