Art. 08 Disposizioni in materia di ruderi e collabenti 1. All'art. 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "e non allacciati alle reti di pubblici servizi" sono soppresse; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: (( "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42". ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge: "Art. 10. Ruderi ed edifici collabenti 1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unita' immobiliari destinate ad abitazioni o ad attivita' produttive che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti. 2. L'utilizzabilita' degli edifici alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'art. 8, comma 1, la presenza delle condizioni per l'ammissibilita' a contributo. 3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo puo' essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area. L'entita' di tale contributo e le modalita' del suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili. 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"