Art. 08 
 
           Disposizioni in materia di ruderi e collabenti 
 
  1.  All'art.  10  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: "e non allacciati alle reti  di  pubblici
servizi" sono soppresse; 
  b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      (( "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi  precedenti  non  si
applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale
ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42". )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10   del   citato
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. Ruderi ed edifici collabenti 
              1.  Non  sono  ammissibili  a  contributo  gli  edifici
          costituiti da unita' immobiliari destinate ad abitazioni  o
          ad attivita' produttive che, alla data del 24  agosto  2016
          con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, alla  data
          del 26 ottobre  2016  con  riferimento  ai  comuni  di  cui
          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con
          riferimento  ai  comuni  di  cui  all'allegato  2-bis,  non
          avevano  i  requisiti  per  essere  utilizzabili   a   fini
          residenziali o  produttivi,  in  quanto  erano  collabenti,
          fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione  o
          accertamento    comunale,    per    motivi    statici     o
          igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti. 
              2. L'utilizzabilita' degli edifici  alla  data  del  24
          agosto 2016 con riferimento ai comuni di  cui  all'allegato
          1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai  comuni
          di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio  2017
          con riferimento ai comuni di cui  all'allegato  2-bis  deve
          essere attestata dal richiedente in sede  di  presentazione
          del  progetto  mediante  perizia   asseverata   debitamente
          documentata.  L'ufficio  per  la  ricostruzione  competente
          verifica, anche  avvalendosi  delle  schede  AeDES  di  cui
          all'art. 8, comma  1,  la  presenza  delle  condizioni  per
          l'ammissibilita' a contributo. 
              3. Ai proprietari degli immobili oggetto  del  presente
          articolo puo' essere concesso un contributo  esclusivamente
          per le spese sostenute  per  la  demolizione  dell'immobile
          stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia  dell'area.
          L'entita'  di  tale  contributo  e  le  modalita'  del  suo
          riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai
          sensi dell'art.  2,  comma  2,  nei  limiti  delle  risorse
          disponibili. 
              3-bis. Le disposizioni di cui ai commi  precedenti  non
          si  applicano  agli  immobili  formalmente  dichiarati   di
          interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice
          di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"