Art. 8 Revoca, dimissioni, risoluzione del contratto 1. L'organo amministrativo, sentito l'organo di controllo, revoca l'incarico di revisione esterna quando ricorre una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferirlo ad un altro revisore legale secondo le modalita' di cui all'art. 6. 2. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, l'attivita' di revisione esterna continua a essere esercitata dal medesimo revisore legale fino a quando l'organo amministrativo non conferisce il nuovo incarico e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto stesso.