Art. 8 
 
            Revoca, dimissioni, risoluzione del contratto 
 
  1. L'organo amministrativo, sentito l'organo di  controllo,  revoca
l'incarico di revisione esterna  quando  ricorre  una  giusta  causa,
provvedendo contestualmente a conferirlo ad un altro revisore  legale
secondo le modalita' di cui all'art. 6. 
  2. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale  del  contratto,
l'attivita' di revisione esterna continua  a  essere  esercitata  dal
medesimo revisore legale fino a quando  l'organo  amministrativo  non
conferisce il nuovo incarico e, comunque, non oltre  sei  mesi  dalla
data delle dimissioni o della risoluzione del contratto stesso.