Art. 8 Sistema di controllo 1) Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attivita' per le quali e' necessario rispettare i requisiti di cui alle lettere a) e b), paragrafo 1, dell'art. 28 del regolamento CE n. 834/2007. 2) Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, comma 3 del regolamento (CE) n. 834/2007 le attivita' svolte per conto terzi sono assoggettate al sistema di controllo di cui all'art. 27 del regolamento (CE) n. 834/2007. A tal fine l'operatore che intende affidare lo svolgimento di un'attivita' in conto terzi indica tale attivita' nel modello di notifica di produzione con metodo biologico, a meno che l'esecutore non sia un soggetto a sua volta inserito nell'elenco nazionale degli operatori biologici. In tal caso il mandatario conserva il certificato di conformita' del soggetto esecutore. Nel caso in cui l'esecutore non sia un operatore notificato, l'impegno da parte dell'esecutore di rispettare le norme relative all'agricoltura biologica e assoggettare le attivita' al sistema di controllo previsto dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 834/2007, e' contenuto, in forma scritta, nel contratto tra operatore ed esecutore. 3) Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, sono esentati dall'applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono direttamente prodotti biologici al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e che non producano, non preparino, non immagazzinino tali prodotti, se non in connessione con il punto vendita, non importino gli stessi da un Paese terzo o non abbiano affidato tali attivita' a terzi. Un magazzino in connessione al punto vendita, e' un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita. Affinche' i prodotti possano essere considerati venduti «direttamente», al consumatore o all'utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell'operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale. 4) L'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 non si applica alle piattaforme on-line che vendono prodotti biologici. 5) Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale del 1° febbraio 2012, n. 2049, gli Organismi di controllo rilasciano il documento giustificativo associandolo alla notifica presentata dall'operatore controllato, nei termini e secondo le modalita' stabilite nello stesso decreto ministeriale n. 2049/2012. 6) Le prove documentali di cui al paragrafo 1 dell'art. 78 del regolamento (CE) n. 889/08, sono contenute nella dichiarazione firmata dall'operatore responsabile di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08. 7) Ai sensi del paragrafo 4, art. 78, del regolamento (CE) n. 889/08, il termine temporale entro cui l'operatore deve informare l'Organismo di controllo dello spostamento degli apiari, e' di dieci giorni nei casi di spostamento in zone non conformi ai sensi del paragrafo 1, art. 13 del regolamento (CE) n. 889/08. Per gli spostamenti in zone conformi al paragrafo 1, art. 13 del regolamento (CE) n. 889/08 la comunicazione si intende assolta con la compilazione e trasmissione del Programma annuale di produzione zootecnica di cui al decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321. 8) I produttori di risone biologico sono obbligati a dichiarare, a. nelle denunce rese all'Ente nazionale risi ai sensi del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e s.m.i., e, b. nella denuncia di rimanenza risone al 31 agosto, resa all'Ente nazionale risi ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017, art. 12 e allegato III, in modo distinto le superfici e le produzioni convenzionali, biologiche e in conversione all'agricoltura biologica ed il proprio Organismo di controllo, nelle modalita' indicate dallo stesso Ente. 9) I detentori di risone biologico sono obbligati a dichiarare le quantita' di risone, riso semigreggio, riso lavorato e rotture di riso distintamente derivanti da produzioni convenzionali, biologiche e in conversione all'agricoltura biologica: a. nella denuncia delle scorte al 31 agosto, resa all'Ente nazionale risi ai sensi del regolamento (UE) 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017, art. 12 e allegato III, e b. nei registri obbligatori e nelle denunce periodiche delle scorte, rese all'Ente nazionale risi entro il 15 di ogni mese, con l'indicazione del proprio Organismo di controllo, nelle modalita' indicate dallo stesso Ente. 10) Il certificato rilasciato dall'Ente nazionale risi all'atto di ogni trasporto di risone, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e s.m.i., deve contenere l'indicazione della produzione distinta tra convenzionale, biologica, in conversione all'agricoltura biologica.