(( Art. 8 - bis 
 
       Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n.  29,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  « 3-bis. Per i produttori artigianali che gia' operano e'  prevista
la riapertura dei termini di  cui  al  comma  3  per  un  periodo  di
centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 6 del decreto  legislativo  10
          febbraio 2017,  n.  29  (Disciplina  sanzionatoria  per  la
          violazione di disposizioni di cui ai  regolamenti  (CE)  n.
          1935/2004, n. 1895/2005,  n.  2023/2006,  n.  282/2008,  n.
          450/2009 e n. 10/2011, in materia di  materiali  e  oggetti
          destinati a venire a contatto  con  prodotti  alimentari  e
          alimenti), come modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 6 (Violazione delle norme sulle buone pratiche di
          fabbricazione dei materiali e  degli  oggetti  destinati  a
          venire a contatto con  i  prodotti  alimentari  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 2023/2006).  In  vigore  dal  2  aprile
          2017. - 1. Per consentire  la  effettuazione  di  controlli
          ufficiali  conformemente  alle  disposizioni  di   cui   al
          regolamento (CE) n. 882/2004 gli  operatori  economici  dei
          materiali e oggetti destinati a venire a contatto  con  gli
          alimenti      comunicano      all'autorita'       sanitaria
          territorialmente competente gli stabilimenti  che  eseguono
          le attivita' di  cui  al  regolamento  (CE)  2023/2006,  ad
          eccezione   degli   stabilimenti   in   cui    si    svolge
          esclusivamente l'attivita' di distribuzione al  consumatore
          finale. 
              2.  Nel  caso  in  cui  l'attivita'  posta  in   essere
          dall'operatore economico sia soggetta a registrazione  o  a
          riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004  e
          n. 853/2004 la comunicazione di cui al comma 1 e' riportata
          nella medesima segnalazione. 
              3. Gli operatori economici che gia' operano  provvedono
          all'adempimento di cui ai commi  1  e  2  entro  centoventi
          giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              3-bis. Per i produttori artigianali che gia' operano e'
          prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un
          periodo di centoventi giorni  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
              4. Gli  operatori  economici  che  non  adempiono  agli
          obblighi previsti ai commi 1, 2  e  3  sono  soggetti  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
          somma da euro 1.500 a euro 9.000. 
              5.   L'operatore   economico   che,    in    violazione
          dell'articolo  4,  lettera  a),  e  dell'articolo  5,   del
          regolamento (CE) n. 2023/2006, omette di istituire, attuare
          e far rispettare un sistema di assicurazione della qualita'
          e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
          pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000. 
              6.   L'operatore   economico   che,    in    violazione
          dell'articolo 6 del  regolamento  (CE)  n.  2023/2006,  non
          istituisce o non mantiene un efficace sistema di  controllo
          della qualita' e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a  euro
          30.000. 
              7.  L'operatore  economico  che,  in  violazione  delle
          disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CE)  n.
          2023/2006,  non  elabora   e   non   conserva   un'adeguata
          documentazione  su   supporto   cartaceo   o   in   formato
          elettronico riguardante le specifiche, le formulazioni e  i
          processi   di   fabbricazione,   nonche'   relativa    alle
          registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione e  ai
          risultati del sistema  di  controllo  della  qualita',  che
          siano pertinenti per  la  conformita'  e  la  sicurezza  di
          materiali e oggetti finiti,  o  non  mette  a  disposizione
          delle  autorita'  competenti,  qualora  lo  richiedono,  la
          predetta  documentazione,   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da
          euro 2.500 a euro 25.000. 
              8.   L'operatore   economico   che,    in    violazione
          dell'articolo  4,  lettera  b),  del  regolamento  (CE)  n.
          2023/2006, non rispetta le  norme  specifiche  sulle  buone
          pratiche di fabbricazione, di cui all'allegato del medesimo
          regolamento,  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa
          pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a  euro
          40.000.».