Art. 8 Monitoraggio e controllo 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno di durata del Fondo, l'Agenzia trasmette al Ministero una dettagliata relazione, che illustra: a) l'attivita' svolta dalla SGR nell'anno di riferimento; b) il numero degli investimenti effettuati dal Fondo e l'ammontare investito; c) le caratteristiche e i principali dati delle operazioni oggetto di investimento; d) l'andamento generale della gestione del Fondo.