Art. 8 
 
Definizione agevolata  delle  imposte  di  consumo  dovute  ai  sensi
              dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, 
           del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 
 
  1. E' ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per  i
quali non sia  ancora  intervenuta  sentenza  passata  in  giudicato,
maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo,  ai
sensi  dell'articolo  62-quater,  commi  1  e  1-bis,   del   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il versamento, da parte  del
soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento  degli  importi
dovuti, con le modalita' stabilite nel presente  articolo.  Non  sono
dovuti gli interessi e le sanzioni. 
  2. Ai fini della  definizione  di  cui  al  comma  1,  il  soggetto
obbligato manifesta  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  la
volonta' di avvalersene, facendo pervenire all'Agenzia stessa,  entro
il 30 aprile 2019, apposita  dichiarazione  con  le  modalita'  e  in
conformita' alla modulistica  che  l'Agenzia  medesima  pubblica  sul
proprio sito internet istituzionale entro il 28 febbraio 2019. Ove la
data di pubblicazione delle modalita' e della  modulistica  da  parte
dell'Agenzia  stessa  sia  successiva  al  28   febbraio   2019,   la
dichiarazione deve pervenire all'Agenzia entro sessanta giorni  dalla
suddetta  data  di  pubblicazione.  I   termini   indicati   per   la
presentazione della dichiarazione sono perentori. 
  3.   Nella   dichiarazione   deve   essere   indicato   l'ammontare
dell'imposta dovuta ai  sensi  dell'articolo  62-quater,  commi  1  e
1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504.  Qualora  il
soggetto obbligato non abbia ottemperato, in tutto o in  parte,  agli
adempimenti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, ((  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, ))  la  dichiarazione
stessa deve essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dal
medesimo articolo 6. Il soggetto obbligato deve  altresi'  dichiarare
che i dati indicati  nei  prospetti  riepilogativi  sono  conformi  a
quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal  soggetto
obbligato stesso. 
  4. La presentazione della dichiarazione sospende per novanta giorni
i termini per l'impugnazione dei  provvedimenti  impositivi  e  degli
atti di riscossione delle imposte  di  consumo  di  cui  al  comma  1
nonche' delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso  in  cui  i
provvedimenti impositivi  e  gli  atti  di  riscossione  siano  stati
oggetto di impugnazione  innanzi  alla  giurisdizione  tributaria  il
processo   e'    sospeso    a    domanda    della    parte    diversa
dall'Amministrazione  finanziaria,  fino  al  perfezionamento   della
definizione di cui al comma 1. 
  5. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con il pagamento,
entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione,  dell'intero   importo
comunicato dall'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  ai  sensi  del
comma 6, ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale. 
  6. Entro centoventi giorni dalla ricezione della  dichiarazione  di
cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  comunica  al
soggetto obbligato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini
della definizione agevolata di cui al comma 1. 
  7.  L'ammontare   complessivo   delle   somme   dovute   comunicato
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero della prima rata  in
caso di pagamento rateale, e' versato dal  soggetto  obbligato  entro
sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'Agenzia stessa. 
  8. Nella dichiarazione, il soggetto  obbligato  puo'  esprimere  la
volonta' di effettuare il pagamento, in forma rateale mensile,  delle
somme dovute, per un  massimo  di  centoventi  rate  mensili,  previa
prestazione di una garanzia, ai sensi dell'articolo 1 della legge  10
giugno 1982, n. 348,  a  copertura  di  sei  mensilita'.  Il  mancato
pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la  decadenza
dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di  versamento  delle
somme residue entro sessanta giorni dalla scadenza  dell'ultima  rata
non pagata. 
  9. La definizione agevolata perde di efficacia,  qualora  l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, entro il termine di  prescrizione  delle
imposte di cui al comma  1,  accerti  la  non  veridicita'  dei  dati
comunicati con la dichiarazione di cui al comma 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 62-quater del decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), come  modificato  dall'articolo  25-decies
          della presente legge, in vigore dalla data di pubblicazione
          della presente legge: 
              "Art.  62-quater  Imposta  di  consumo   sui   prodotti
          succedanei dei prodotti da fumo 
              1. (Abrogato). 
              1-bis.  I  prodotti  da  inalazione  senza  combustione
          costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
          esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
          medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
          n. 219, e successive modificazioni,  sono  assoggettati  ad
          imposta di consumo  in  misura  pari,  rispettivamente,  al
          dieci per cento e al cinque per cento dell'accisa  gravante
          sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
          al prezzo medio ponderato di un  chilogrammo  convenzionale
          di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
          alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
          base  di  apposite   procedure   tecniche,   definite   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli,  in  ragione  del  tempo  medio  necessario,   in
          condizioni di aspirazione conformi a  quelle  adottate  per
          l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo  di
          un campione composto da almeno dieci tipologie di  prodotto
          tra quelle in commercio, di cui  sette  contenenti  diverse
          gradazioni di nicotina e tre con  contenuti  diversi  dalla
          nicotina,  mediante  tre  dispositivi  per  inalazione   di
          potenza  non  inferiore  a  10  watt.   Con   provvedimento
          dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'  indicata  la
          misura dell'imposta di consumo, determinata  ai  sensi  del
          presente comma. Entro il primo  marzo  di  ogni  anno,  con
          provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'
          rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma,  la
          misura  dell'imposta  di  consumo   in   riferimento   alla
          variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. 
              12 gennaio 20161-ter. Il soggetto autorizzato di cui al
          comma 2 e' obbligato al pagamento dell'imposta  di  cui  al
          comma 1-bis e a tal fine dichiara all'Agenzia delle  dogane
          e dei monopoli, prima della  loro  commercializzazione,  la
          denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
          quantita'  di  prodotto  delle  confezioni  destinate  alla
          vendita al pubblico nonche' gli altri elementi  informativi
          previsti  dall'articolo  6  del   decreto   legislativo   6
          settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
              2. La commercializzazione dei prodotti di cui al  comma
          1-bis, e' assoggettata alla  preventiva  autorizzazione  da
          parte  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   nei
          confronti di soggetti che siano in  possesso  dei  medesimi
          requisiti stabiliti, per la gestione dei  depositi  fiscali
          di tabacchi lavorati, dall'articolo 3  del  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
          n. 67. 
              3. Il soggetto  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  alla
          preventiva  prestazione  di  cauzione,  in  uno  dei   modi
          stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n.  348,  a  garanzia
          dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da  adottarsi  entro  il  31  ottobre  2013,  sono
          stabiliti il contenuto  e  le  modalita'  di  presentazione
          dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2,
          le procedure per la variazione dei  prezzi  di  vendita  al
          pubblico dei prodotti di cui al  comma  1-bis,  nonche'  le
          modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma  3,
          di  tenuta  dei  registri   e   documenti   contabili,   di
          liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
          caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
          che effettuano la vendita al pubblico, in conformita',  per
          quanto  applicabili,  a  quelle  vigenti  per  i   tabacchi
          lavorati. 
              5. La vendita dei prodotti di cui al  comma  1-bis,  ad
          eccezione  dei  dispositivi   meccanici   ed   elettronici,
          comprese  le  parti  di  ricambio,  e'  effettuata  in  via
          esclusiva  per  il   tramite   delle   rivendite   di   cui
          all'articolo 16 della legge  22  dicembre  1957,  n.  1293,
          ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
          38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  quanto
          alla disciplina in materia di distribuzione  e  vendita  al
          pubblico dei prodotti ivi disciplinati. 
              5-bis.  Con  decreto  direttoriale  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro  il
          31  marzo  2018,  sono  stabiliti,  per  gli  esercizi   di
          vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalita'  e  i
          requisiti  per  l'autorizzazione   alla   vendita   e   per
          l'approvvigionamento  dei  prodotti  da  inalazione   senza
          combustione costituiti da sostanze liquide di cui al  comma
          1-bis,  ad   eccezione   dei   dispositivi   meccanici   ed
          elettronici e delle parti di ricambio, secondo  i  seguenti
          criteri: a)  prevalenza,  per  gli  esercizi  di  vicinato,
          escluse le farmacie e le  parafarmacie,  dell'attivita'  di
          vendita  dei  prodotti  di  cui  al  comma  1-bis   e   dei
          dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti  di
          ricambio; b) effettiva capacita' di garantire  il  rispetto
          del divieto di vendita ai minori;  c)  non  discriminazione
          tra   i   canali   di   approvvigionamento.   Nelle    more
          dell'adozione del decreto previsto al primo  periodo,  agli
          esercizi  di  cui  al  presente  comma  e'  consentita   la
          prosecuzione dell'attivita'. 
              6. La commercializzazione dei prodotti di cui al  comma
          1-bis  e'  soggetta  alla  vigilanza   dell'Amministrazione
          finanziaria,  ai  sensi  delle  disposizioni,  per   quanto
          applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
          di cui all'articolo 50. 
              7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2  decade
          in caso di perdita di uno o piu'  requisiti  soggettivi  di
          cui al comma 2, o qualora sia venuta meno  la  garanzia  di
          cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
          materia  di  liquidazione  e  versamento  dell'imposta   di
          consumo e in materia di  imposta  sul  valore  aggiunto  e'
          disposta la revoca dell'autorizzazione. 
              7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis,  291-ter
          e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
          in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano  anche  con
          riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del  presente
          articolo,  ad  eccezione  dei  dispositivi   meccanici   ed
          elettronici  e  delle  parti  di   ricambio,   secondo   il
          meccanismo  di  equivalenza  di  cui  al  comma  1-bis.  Si
          applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
          5-bis del presente articolo le disposizioni degli  articoli
          96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della  legge  18
          gennaio 1994, n. 50. 
              7-ter. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
          applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
          contenenti  nicotina  utilizzabili   per   ricaricare   una
          sigaretta  elettronica,  anche  ove  vaporizzabili  solo  a
          seguito di miscelazione con altre sostanze." 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
          10 giugno  1982,  n.  348  (Costituzione  di  cauzioni  con
          polizze fidejussorie a garanzia di  obbligazioni  verso  lo
          Stato ed altri enti pubblici): 
              "1. In tutti i casi in cui e' prevista la  costituzione
          di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico,
          questa puo' essere costituita in uno dei seguenti modi: 
              a) da reale e valida cauzione, ai  sensi  dell'articolo
          54 del regolamento per l'amministrazione del  patrimonio  e
          per la contabilita' generale  dello  Stato,  approvato  con
          regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e   successive
          modificazioni; 
              b) la fidejussione bancaria rilasciata  da  aziende  di
          credito di cui all'articolo 5 del  regio  decreto-legge  12
          marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni,
          ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti
          nell'albo   degli   intermediari    finanziari,    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla  vigilanza  della
          Banca d'Italia ai  sensi  dell'articolo  108  del  medesimo
          testo unico; 
              c) da polizza assicurativa  rilasciata  da  imprese  di
          assicurazione  debitamente  autorizzata  all'esercizio  del
          ramo cauzioni ed operante nel territorio  della  Repubblica
          in regime di liberta' di  stabilimento  o  di  liberta'  di
          prestazione di servizi."