Art. 8 Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla Rubrica, le parole «degli indirizzi PEC» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali»; b) al comma 1, le parole «la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2», le parole «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,» sono soppresse e le parole «degli indirizzi di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali»; c) al comma 2, secondo periodo, le parole «Gli indirizzi PEC» sono sostituite dalle seguenti: «I domicili digitali»; d) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 6-bis (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalita' telematica, e' istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. 2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identita' digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies. 3 (abrogato) 4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di accesso e di aggiornamento. 5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. 6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».