Art. 8 
 
 
        Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla Rubrica, le parole «degli indirizzi  PEC»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei domicili digitali»; 
  b) al  comma  1,  le  parole  «la  pubblica  amministrazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all'articolo  2,  comma
2», le parole «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  disposizione  e  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente,» sono soppresse e  le
parole  «degli  indirizzi  di  posta  elettronica  certificata»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali»; 
  c) al comma 2, secondo periodo, le parole «Gli indirizzi PEC»  sono
sostituite dalle seguenti: «I domicili digitali»; 
  d) il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 6-bis (Indice  nazionale  dei  domicili  digitali
          delle imprese e  dei  professionisti).  -  1.  Al  fine  di
          favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati,
          nonche' lo  scambio  di  informazioni  e  documenti  tra  i
          soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le  imprese  e  i
          professionisti in modalita'  telematica,  e'  istituito  il
          pubblico elenco denominato Indice  nazionale  dei  domicili
          digitali (INI-PEC)  delle  imprese  e  dei  professionisti,
          presso il Ministero per lo sviluppo economico. 
              2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a
          partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
          registro   delle   imprese   e   gli   ordini   o   collegi
          professionali,   in   attuazione   di    quanto    previsto
          dall'articolo 16 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2. I domicili digitali  inseriti  in  tale  Indice
          costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione  e  notifica
          con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 
              2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai  collegi
          professionali  gli  attributi  qualificati   dell'identita'
          digitale ai fini di quanto  previsto  dal  decreto  di  cui
          all'articolo 64, comma 2-sexies. 
              3 (abrogato) 
              4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine  del
          contenimento dei  costi  e  dell'utilizzo  razionale  delle
          risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
          per  la  realizzazione  e  gestione  operativa  dell'Indice
          nazionale di cui al comma 1  delle  strutture  informatiche
          delle  Camere  di  commercio  deputate  alla  gestione  del
          registro imprese e ne definisce  con  proprio  decreto,  da
          emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, le modalita' di accesso  e  di
          aggiornamento. 
              5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le
          modalita' e le  forme  con  cui  gli  ordini  e  i  collegi
          professionali comunicano all'Indice  nazionale  di  cui  al
          comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai  professionisti
          di  propria  competenza  e  sono  previsti  gli   strumenti
          telematici resi disponibili dalle Camere di  commercio  per
          il tramite delle proprie strutture informatiche al fine  di
          ottimizzare  la  raccolta  e  aggiornamento  dei   medesimi
          indirizzi. 6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.».