Art. 8 
 
Funzioni del Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza
  del  Consiglio  dei  ministri  (Articolo  1-bis,  comma  3,   legge
  225/1992; Articolo 107 decreto legislativo  112/1998;  Articolo  5,
  comma  4,  4-ter,  5  e  6,  decreto-legge  343/2001,  conv.  legge
  401/2001; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005,  conv.  legge
  152/2005) 
 
  1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  si  avvale  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri,  per  lo  svolgimento  dei   seguenti   compiti   che,
nell'ambito delle attivita' di  cui  all'articolo  2,  hanno  rilievo
nazionale: 
    a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle  attivita'
delle amministrazioni dello  Stato,  centrali  e  periferiche,  delle
regioni, dei comuni e delle  relative  forme  di  aggregazione  o  di
esercizio aggregato di funzioni, delle  citta'  metropolitane,  delle
province in qualita' di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56, secondo le  modalita'  organizzative  ivi  disciplinate,
degli  enti  pubblici  nazionali  e  territoriali  e  di  ogni  altra
istituzione  ed  organizzazione  pubblica  o  privata  presente   sul
territorio nazionale in materia di protezione civile, anche  mediante
l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attivita'
di protezione civile; 
    b) l'elaborazione dei  provvedimenti  finalizzati  alla  gestione
delle situazioni di emergenza di  rilievo  nazionale  previste  o  in
atto; 
    c)  l'elaborazione  delle  proposte  delle   direttive   di   cui
all'articolo 15; 
    d) l'elaborazione e il coordinamento  dell'attuazione  dei  piani
nazionali riferiti  a  specifici  scenari  di  rischio  di  rilevanza
nazionale e  dei  programmi  nazionali  di  soccorso,  contenenti  il
modello di intervento per l'organizzazione della  risposta  operativa
in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale; 
    e) il coordinamento dell'intervento del  Servizio  nazionale,  al
verificarsi di emergenze  di  rilievo  nazionale,  sulla  base  delle
informazioni  acquisite  tramite   una   sala   operativa   nazionale
interforze  operante  con  continuita',  allo  scopo  di   assicurare
l'assistenza e il soccorso alle popolazioni  colpite,  effettuati  in
concorso con le Regioni e Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti; 
    f) gli indirizzi generali  per  le  attivita'  di  formazione  in
materia di protezione  civile,  in  raccordo  con  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
    g) la promozione di  studi  e  ricerche  sulla  previsione  e  la
prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo; 
    h)  l'esecuzione,  per   verificare   i   piani   nazionali,   di
esercitazioni di protezione civile, di intesa con le  regioni  e  gli
enti locali interessati; 
    i) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle
zone sismiche e la partecipazione al processo di  elaborazione  delle
norme  tecniche  per  le  costruzioni  nelle  medesime  zone  di  cui
all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112; 
    l) il coordinamento della partecipazione del  Servizio  nazionale
alle politiche di protezione civile dell'Unione europea  in  qualita'
di autorita' competente ai sensi dell'articolo 29 della decisione  n.
1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del  17  dicembre
2013, ed il coordinamento dell'intervento del Servizio  nazionale  in
occasione di emergenze all'estero, in via  bilaterale  o  nel  quadro
dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per
assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni  colpite,  con
le modalita' di cui all'articolo 29 e ferme restando le competenze in
materia del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e  dell'Agenzia  italiana  per  la  cooperazione  allo
sviluppo; 
    m) la formulazione delle richieste di  assistenza  internazionale
all'Unione europea o  alla  comunita'  internazionale  per  integrare
l'intervento del Servizio nazionale; 
    n)  il  coordinamento  del  supporto  in  qualita'   di   nazione
ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE. 
  2.   Il   Dipartimento   della    protezione    civile    partecipa
all'elaborazione  delle  linee  di   indirizzo   nazionali   per   la
definizione delle politiche di  prevenzione  strutturale  dei  rischi
naturali  o  derivanti  dalle  attivita'  dell'uomo  e  per  la  loro
attuazione. A tal  fine  la  rappresentanza  del  Dipartimento  della
protezione  civile  e'  integrata  nelle  commissioni,  comitati   od
organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza  nazionale  e
deputati alla programmazione, all'indirizzo  e  al  coordinamento  di
tali attivita', sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle
autorita' competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime
pareri e proposte sugli atti e  i  documenti  prodotti,  in  materia,
dalle Amministrazioni preposte, ove previsto  o  su  richiesta  della
medesima Amministrazione. 
 
          Note all'art. 8: 
              La legge 7 aprile 2014, n.  56,  recante  «Disposizioni
          sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni  e
          fusioni di comuni» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
          aprile 2014, n. 81. 
              - Si riporta il testo dell'art. 93, comma 1, lettera g)
          del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  recante
          «Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59: 
              « Art. 93. (Funzioni  mantenute  allo  Stato)  1.  Sono
          mantenute allo Stato le funzioni relative: 
              (Omissis) 
                g) ai criteri  generali  per  l'individuazione  delle
          zone sismiche e alle  norme  tecniche  per  le  costruzioni
          nelle medesime zone;». 
              - Si riporta il testo dell'art. 29 della decisione  del
          Parlamento europeo e del Consiglio  17  dicembre  2013,  n.
          1313/2013/UE  su  un  meccanismo  unionale  di   protezione
          civile, pubblicata nella G.U.U.E. 20 dicembre  2013,  n.  L
          347: 
              «Art.   29.    (Autorita'    competenti).    Ai    fini
          dell'applicazione  della  presente  decisione,  gli   Stati
          membri  designano  le  autorita'  competenti  e  ne   danno
          comunicazione alla Commissione».