Art. 8 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami
alle disposizioni abrogate  dall'articolo  7,  ovunque  presenti,  si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale
come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto. 
  2. I richiami all'articolo 12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1992, n.  356,  ove  specificamente  riguardanti  l'articolo  73  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  si
intendono riferiti all'articolo 85-bis del  medesimo  decreto  e  ove
specificamente riguardanti l'articolo 295 del decreto del  Presidente
della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43,  si  intendono  riferiti
all'articolo 301, comma 5-bis, del medesimo decreto. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per l'articolo 12-sexies del citato  decreto-legge  8
          giugno 1992, n. 306, vedi note all'articolo 6 del  presente
          decreto legislativo. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  73  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309: 
              «Art. 73 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14,  comma
          1) (Produzione, traffico e detenzione illeciti di  sostanze
          stupefacenti  o   psicotrope).   -   1.   Chiunque,   senza
          l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva,  produce,
          fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
          cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
          invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
          scopo  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui  alla
          tabella I prevista  dall'articolo  14,  e'  punito  con  la
          reclusione da sei a venti anni  e  con  la  multa  da  euro
          26.000 a euro 260.000. 
              1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
          chiunque, senza l'autorizzazione di  cui  all'articolo  17,
          importa, esporta, acquista, riceve  a  qualsiasi  titolo  o
          comunque illecitamente detiene: 
              a)  sostanze  stupefacenti   o   psicotrope   che   per
          quantita', in particolare se superiore  ai  limiti  massimi
          indicati con decreto del Ministro della salute  emanato  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  sentita   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento
          nazionale per le politiche antidroga, ovvero per  modalita'
          di presentazione, avuto riguardo al peso lordo  complessivo
          o  al  confezionamento   frazionato,   ovvero   per   altre
          circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un  uso  non
          esclusivamente personale; 
              b)  medicinali  contenenti  sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope  elencate  nella  tabella  II,  sezione  A,  che
          eccedono  il  quantitativo  prescritto.  In  questa  ultima
          ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un  terzo  alla
          meta'. 
              2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di  cui
          all'articolo 17, illecitamente cede, mette  o  procura  che
          altri metta in commercio  le  sostanze  o  le  preparazioni
          indicate nelle tabelle I e II di cui  all'articolo  14,  e'
          punito con la reclusione da sei a ventidue anni  e  con  la
          multa da euro 26.000 a euro 300.000. 
              2-bis. 
              3. Le stesse pene  si  applicano  a  chiunque  coltiva,
          produce  o  fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
          diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 
              4. Quando le condotte di cui al comma  1  riguardano  i
          medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B,  C  e
          D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis)  della
          lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono  le
          condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
          stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 
              5. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque commette  uno  dei  fatti  previsti  dal  presente
          articolo che, per i mezzi, la modalita'  o  le  circostanze
          dell'azione  ovvero  per  la  qualita'  e  quantita'  delle
          sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene  della
          reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro
          1.032 a euro 10.329. 
              5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
          reati di cui  al  presente  articolo  commessi  da  persona
          tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
          psicotrope, il giudice, con la sentenza di  condanna  o  di
          applicazione della pena su richiesta delle  parti  a  norma
          dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  su
          richiesta dell'imputato e sentito  il  pubblico  ministero,
          qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
          condizionale della pena, puo' applicare, anziche'  le  pene
          detentive e  pecuniarie,  quella  del  lavoro  di  pubblica
          utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo  28
          agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
          la  sentenza  il  giudice  incarica  l'ufficio  locale   di
          esecuzione  penale  esterna   di   verificare   l'effettivo
          svolgimento del  lavoro  di  pubblica  utilita'.  L'ufficio
          riferisce periodicamente al giudice.  In  deroga  a  quanto
          disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo  n.
          274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una  durata
          corrispondente a quella della sanzione detentiva  irrogata.
          Esso puo' essere disposto  anche  nelle  strutture  private
          autorizzate ai sensi  dell'articolo  116,  previo  consenso
          delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi
          allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga
          a quanto  previsto  dal  citato  articolo  54  del  decreto
          legislativo n. 274 del  2000,  su  richiesta  del  pubblico
          ministero o d'ufficio, il giudice  che  procede,  o  quello
          dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo  666
          del codice di procedura penale, tenuto  conto  dell'entita'
          dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
          revoca della pena  con  conseguente  ripristino  di  quella
          sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
          ricorso per cassazione, che non ha effetto  sospensivo.  Il
          lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
          piu' di due volte. 
              5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica
          anche nell'ipotesi di reato diverso da  quelli  di  cui  al
          comma  5,  commesso,  per  una  sola  volta,   da   persona
          tossicodipendente  o  da  assuntore  abituale  di  sostanze
          stupefacenti o  psicotrope  e  in  relazione  alla  propria
          condizione di dipendenza o di assuntore  abituale,  per  il
          quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
          di detenzione,  salvo  che  si  tratti  di  reato  previsto
          dall'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  del  codice  di
          procedura penale o di reato contro la persona. 
              6. Se il fatto e' commesso da tre  o  piu'  persone  in
          concorso tra loro, la pena e' aumentata. 
              7. Le pene previste dai commi da 1 a 6  sono  diminuite
          dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
          l'autorita'  giudiziaria  nella  sottrazione   di   risorse
          rilevanti per la commissione dei delitti. 
              7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione  di  pena
          su richiesta delle parti, a  norma  dell'articolo  444  del
          codice di procedura penale, e' ordinata la  confisca  delle
          cose che ne sono il  profitto  o  il  prodotto,  salvo  che
          appartengano a persona estranea  al  reato,  ovvero  quando
          essa non e' possibile, fatta eccezione per  il  delitto  di
          cui al comma 5, la confisca di beni di cui  il  reo  ha  la
          disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto
          o prodotto.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  295  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43: 
              «Art. 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando).  -
          Per i  delitti  preveduti  negli  articoli  precedenti,  e'
          punito con la multa non minore di cinque e non maggiore  di
          dieci volte i  diritti  di  confine  dovuti  chiunque,  per
          commettere il  contrabbando,  adopera  mezzi  di  trasporto
          appartenenti a persona estranea al reato. 
              Per gli stessi  delitti,  alla  multa  e'  aggiunta  la
          reclusione da tre a cinque anni: 
              a) quando nel commettere  il  reato,  o  immediatamente
          dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia  sorpreso  a
          mano armata; 
              b) quando nel commettere  il  reato,  o  immediatamente
          dopo nella zona di vigilanza, tre o piu' persone  colpevoli
          di  contrabbando  siano  sorprese  insieme  riunite  e   in
          condizioni  tali  da  frapporre  ostacolo  agli  organi  di
          polizia; 
              c) quando il  fatto  sia  connesso  con  altro  delitto
          contro   la   fede   pubblica   o   contro   la    pubblica
          amministrazione; 
              d) quando il colpevole sia un associato per  commettere
          delitti di contrabbando  e  il  delitto  commesso  sia  tra
          quelli per cui l'associazione e' stata costituita. 
              Per gli stessi  delitti,  alla  multa  e'  aggiunta  la
          reclusione fino a tre anni quando l'ammontare  dei  diritti
          di confine dovuti  e'  maggiore  di  euro  49.993,03  (lire
          novantasei milioni e ottocentomila).».