Art. 8 Misure transitorie concernenti i PFnPE 1. I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati in formulazione, confezionamento o taglia adeguati per l'utilizzo in ambito non professionale e che non ricadono nelle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, articolo 25, comma 1, sono provvisoriamente consentiti per l'uso non professionale, nella categoria dei PFnPE: a) per 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se in formulazione da utilizzare dopo aggiunta di acqua e in confezione monodose o multidose contenente una quantita' complessiva di formulato compresa tra 500 (cinquecento) e 1000 (mille) millilitri o grammi; b) per 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se pronti all'uso, oppure se in formulazione da utilizzare dopo aggiunta di acqua e in confezione monodose o multidose contenente una quantita' complessiva di formulato non superiore a 500 (cinquecento) millilitri o grammi. L'etichetta e' modificata con l'inserimento della dicitura «Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validita' fino al (termine definito secondo i criteri indicati alla lettera a) o alla lettera b) del presente comma)» e l'aggiunta della sigla PFnPE dopo il nome commerciale. 2. Se i prodotti di cui al comma 1 risultano autorizzati con data di scadenza antecedente il termine previsto secondo i criteri di cui alle lettere a) o b) del suddetto comma, tale data e' inserita in etichetta, nella prevista dicitura. 3. Il termine di cui al comma 1, lettere a) e b), si applica alla commercializzazione, alla vendita al dettaglio e all'impiego. 4. I prodotti di cui al presente articolo si intendono destinati esclusivamente agli utilizzatori non professionali come definiti all'articolo 2 del presente decreto, anche per quanto concerne la vendita e l'acquisto. 5. Ai fini della modifica dell'etichetta le imprese interessate alle misure di cui al comma 1 presentano istanza di variazione amministrativa, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, entro e non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformita' alle indicazioni formulate dal Ministero della salute e pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione Alimenti dell'area Temi e professioni. Ai fini dell'individuazione dei prodotti fitosanitari, che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, le imprese tengono conto della circolare del Ministero della salute del 15 maggio 2015, consultabile sul sito citato, che definisce le classi e le categorie di pericolo, ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, articolo 25, comma 1. 6. Le imprese adottano ogni utile iniziativa volta ad assicurare che l'utilizzatore sia informato in merito alle corrette modalita' di impiego del prodotto e ai rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al suo utilizzo. 7. I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano in corso di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, su richiesta dell'impresa titolare sono: i. consentiti per l'uso non professionale se soddisfano le misure ed i requisiti specifici di cui all'articolo 3; ii. provvisoriamente consentiti per l'uso non professionale nei termini previsti al comma 1 se conformi ai requisiti ivi specificati. Si applicano le ulteriori condizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 6. 8. In base all'allegato al presente decreto e su istanza dell'impresa interessata, il Ministero della salute riesamina i prodotti provvisoriamente consentiti per l'uso non professionale in conformita' ai requisiti previsti al comma 1, lettera b) ai fini dell'eventuale conferma dell'uso non professionale.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (CE) 1272/2008, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1107/2009, si veda nelle note alle premesse.