Art. 8
Truffa
1. All'articolo 640 del codice penale, approvato con regio decreto
19 ottobre 1930, n. 1398, al terzo comma le parole: «un'altra
circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «la
circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero
7».
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 640 del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri,
inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51
a euro 1.032.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 309 a euro 1.549:
1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un
altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno
dal servizio militare;
2. se il fatto e' commesso ingenerando nella persona
offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita';
2-bis. se il fatto e' commesso in presenza della
circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal
capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista
dall'articolo 61, primo comma, numero 7.».