Art. 8 
 
                               Truffa 
 
  1. All'articolo 640 del codice penale, approvato con regio  decreto
19 ottobre 1930,  n.  1398,  al  terzo  comma  le  parole:  «un'altra
circostanza  aggravante»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «la
circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero
7». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  640  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri,
          inducendo taluno in errore, procura a se'  o  ad  altri  un
          ingiusto profitto  con  altrui  danno,  e'  punito  con  la
          reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51
          a euro 1.032. 
              La pena e' della reclusione da  uno  a  cinque  anni  e
          della multa da euro 309 a euro 1.549: 
              1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di  un
          altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare  taluno
          dal servizio militare; 
              2. se il fatto e' commesso  ingenerando  nella  persona
          offesa il timore di un  pericolo  immaginario  o  l'erroneo
          convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'; 
              2-bis. se  il  fatto  e'  commesso  in  presenza  della
          circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). 
              Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa,
          salvo che ricorra taluna  delle  circostanze  previste  dal
          capoverso precedente o la circostanza  aggravante  prevista
          dall'articolo 61, primo comma, numero 7.».