Art. 8 
 
            Modifiche, variazioni e varianti contrattuali 
 
  1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per
gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni  di  cui
all'articolo  106  del  codice.  Con  riferimento  ai  casi  indicati
dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore  dei
lavori descrive la situazione di fatto ai fini  dell'accertamento  da
parte del RUP della sua non imputabilita' alla  stazione  appaltante,
della sua non prevedibilita' al momento della redazione del  progetto
o della consegna  dei  lavori  e  delle  ragioni  per  cui  si  rende
necessaria la variazione. 
  2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonche'  le
varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative  perizie  di
variante, indicandone i motivi in apposita relazione  da  inviare  al
RUP, nei casi  e  alle  condizioni  previste  dall'articolo  106  del
codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze  derivanti
dall'aver ordinato o  lasciato  eseguire  modifiche  o  addizioni  al
progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione,  sempre  che
non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a  persone  o
cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali
e ambientali o comunque di proprieta' delle stazioni appaltanti. 
  3. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore  dei
lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le  disposizioni  per  la
rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso. 
  4. Nel  caso  di  cui  all'articolo  106,  comma  12,  del  codice,
l'esecutore non puo' far  valere  il  diritto  alla  risoluzione  del
contratto e la perizia suppletiva  e'  accompagnata  da  un  atto  di
sottomissione che l'esecutore e' tenuto a sottoscrivere in  segno  di
accettazione o di motivato dissenso. Nel  caso  in  cui  la  stazione
appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite  del  quinto
dell'importo   del   contratto,   deve   comunicarlo    all'esecutore
tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto
dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta  all'esecutore  a
titolo di  indennizzo.  Ai  fini  della  determinazione  del  quinto,
l'importo  dell'appalto  e'  formato  dalla  somma   risultante   dal
contratto  originario,   aumentato   dell'importo   degli   atti   di
sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia'  intervenute,
nonche' dell'ammontare degli importi,  diversi  da  quelli  a  titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli
articoli 205 e 208 del codice. 
  5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di  contratto,  ma
se comportano categorie di lavorazioni  non  previste  o  si  debbano
impiegare materiali  per  i  quali  non  risulta  fissato  il  prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di  nuovi  prezzi.  I  nuovi
prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: 
    a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16  del
codice, ove esistenti; 
    b)  ricavandoli  totalmente  o  parzialmente  da  nuove   analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano  d'opera,
materiali, noli e trasporti alla data di  formulazione  dell'offerta,
attraverso  un  contraddittorio  tra  il  direttore  dei   lavori   e
l'esecutore, e approvati dal RUP. 
  6. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del  comma  5  risultino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro  economico,  i
prezzi prima di essere ammessi nella  contabilita'  dei  lavori  sono
approvati  dalla  stazione  appaltante,  su  proposta  del  RUP.   Se
l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati e approvati,
la  stazione  appaltante   puo'   ingiungergli   l'esecuzione   delle
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base  di  detti
prezzi, comunque ammessi  nella  contabilita';  ove  l'esecutore  non
iscriva  riserva  negli  atti  contabili,  i  prezzi   si   intendono
definitivamente accettati. 
  7. Il direttore dei lavori puo' disporre modifiche di dettaglio non
comportanti  aumento   o   diminuzione   dell'importo   contrattuale,
comunicandole preventivamente al RUP. 
  8. Il direttore dei  lavori,  entro  dieci  giorni  dalla  proposta
dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica  corredata  anche
degli elementi di valutazione economica, di  variazioni  migliorative
di  sua  esclusiva  ideazione  e  che  comportino   una   diminuzione
dell'importo originario  dei  lavori,  trasmette  la  stessa  al  RUP
unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta  le
modifiche  dirette  a  migliorare  gli  aspetti  funzionali,  nonche'
singoli elementi tecnologici o singole componenti del  progetto,  che
non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative
stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di
esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le
varianti migliorative,  proposte  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale  il
progetto ne' le categorie di lavori. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Si  riporta  l'articolo  106  del   citato   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo  di
          efficacia). - 1. Le modifiche,  nonche'  le  varianti,  dei
          contratti di appalto in corso di  validita'  devono  essere
          autorizzate   dal   RUP   con   le    modalita'    previste
          dall'ordinamento  della  stazione  appaltante  cui  il  RUP
          dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e  nei
          settori speciali possono essere modificati senza una  nuova
          procedura di affidamento nei casi seguenti: 
                a) se le modifiche, a  prescindere  dal  loro  valore
          monetario,  sono  state  previste  nei  documenti  di  gara
          iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili,  che
          possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.  Tali
          clausole fissano  la  portata  e  la  natura  di  eventuali
          modifiche nonche' le condizioni  alle  quali  esse  possono
          essere impiegate, facendo riferimento alle  variazioni  dei
          prezzi  e  dei  costi  standard,  ove  definiti.  Esse  non
          apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare  la
          natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per  i
          contratti relativi ai lavori, le variazioni  di  prezzo  in
          aumento o in diminuzione  possono  essere  valutate,  sulla
          base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
          l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al  prezzo
          originario e comunque in misura  pari  alla  meta'.  Per  i
          contratti relativi a  servizi  o  forniture  stipulati  dai
          soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208; 
                b) per lavori, servizi o forniture, supplementari  da
          parte del contraente originale che si sono resi necessari e
          non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento
          del contraente produca entrambi i seguenti  effetti,  fatto
          salvo quanto previsto dal  comma  7  per  gli  appalti  nei
          settori ordinari: 
                  1) risulti impraticabile  per  motivi  economici  o
          tecnici   quali    il    rispetto    dei    requisiti    di
          intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
          servizi   o   impianti   esistenti   forniti    nell'ambito
          dell'appalto iniziale; 
                  2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice  o
          l'ente aggiudicatore notevoli disguidi  o  una  consistente
          duplicazione dei costi; 
                c)  ove   siano   soddisfatte   tutte   le   seguenti
          condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
          settori ordinari dal comma 7: 
                  1) la necessita'  di  modifica  e'  determinata  da
          circostanze     impreviste     e     imprevedibili      per
          l'amministrazione    aggiudicatrice    o     per     l'ente
          aggiudicatore. In tali casi le  modifiche  all'oggetto  del
          contratto assumono la denominazione di  varianti  in  corso
          d'opera. Tra le predette circostanze puo'  rientrare  anche
          la  sopravvenienza  di  nuove  disposizioni  legislative  o
          regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
          alla tutela di interessi rilevanti; 
                  2) la modifica non altera la  natura  generale  del
          contratto; 
                d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la
          stazione   appaltante   aveva   inizialmente    aggiudicato
          l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 
                  1) una  clausola  di  revisione  inequivocabile  in
          conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a); 
                  2) all'aggiudicatario iniziale succede,  per  causa
          di  morte  o  a  seguito  di  ristrutturazioni  societarie,
          comprese rilevazioni, fusioni,  scissioni,  acquisizione  o
          insolvenza, un altro operatore  economico  che  soddisfi  i
          criteri di selezione  qualitativa  stabiliti  inizialmente,
          purche' cio' non implichi altre  modifiche  sostanziali  al
          contratto e non sia finalizzato ad  eludere  l'applicazione
          del presente codice; 
                  3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice
          o  l'ente  aggiudicatore  si  assuma   gli   obblighi   del
          contraente    principale    nei    confronti    dei    suoi
          subappaltatori; 
                e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi  del
          comma 4.  Le  stazioni  appaltanti  possono  stabilire  nei
          documenti di gara  soglie  di  importi  per  consentire  le
          modifiche. 
              2. I contratti  possono  parimenti  essere  modificati,
          oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
          nuova procedura a norma del presente codice, se  il  valore
          della modifica e'  al  di  sotto  di  entrambi  i  seguenti
          valori: 
                a) le soglie fissate all'articolo 35; 
                b) il 10 per cento del valore iniziale del  contratto
          per i contratti di servizi  e  forniture  sia  nei  settori
          ordinari che speciali ovvero il 15  per  cento  del  valore
          iniziale del contratto per i contratti di  lavori  sia  nei
          settori ordinari che speciali.  Tuttavia  la  modifica  non
          puo'  alterare  la  natura  complessiva  del  contratto   o
          dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche  successive,
          il valore e' accertato sulla base  del  valore  complessivo
          netto delle successive modifiche. Qualora la necessita'  di
          modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
          progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
          realizzazione dell'opera o la sua  utilizzazione,  essa  e'
          consentita solo nei limiti quantitativi di cui al  presente
          comma, ferma restando la  responsabilita'  dei  progettisti
          esterni. 
              3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui  ai  commi  1,
          lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e'  il  valore
          di riferimento quando il contratto prevede una clausola  di
          indicizzazione. 
              4. Una modifica di un contratto o di un accordo  quadro
          durante il  periodo  della  sua  efficacia  e'  considerata
          sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera
          considerevolmente gli  elementi  essenziali  del  contratto
          originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi
          1 e 2, una modifica e' considerata  sostanziale  se  una  o
          piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 
                a) la modifica introduce condizioni che,  se  fossero
          state  contenute  nella   procedura   d'appalto   iniziale,
          avrebbero consentito l'ammissione di candidati  diversi  da
          quelli  inizialmente  selezionati   o   l'accettazione   di
          un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
          avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
          aggiudicazione; 
                b) la  modifica  cambia  l'equilibrio  economico  del
          contratto    o     dell'accordo     quadro     a     favore
          dell'aggiudicatario in  modo  non  previsto  nel  contratto
          iniziale; 
                c)  la  modifica  estende  notevolmente  l'ambito  di
          applicazione del contratto; 
                d) se un  nuovo  contraente  sostituisce  quello  cui
          l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
          quelli previsti al comma 1, lettera d). 
              5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o   gli   enti
          aggiudicatori  che  hanno  modificato  un  contratto  nelle
          situazioni di cui al comma 1, lettere b) e  c),  pubblicano
          un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale  dell'Unione
          europea.  Tale  avviso  contiene  le  informazioni  di  cui
          all'allegato XIV, parte I,  lettera  E,  ed  e'  pubblicato
          conformemente all'articolo 72  per  i  settori  ordinari  e
          all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
          importo inferiore alla soglia di cui  all'articolo  35,  la
          pubblicita' avviene in ambito nazionale. 
              6. Una nuova  procedura  d'appalto  in  conformita'  al
          presente  codice   e'   richiesta   per   modifiche   delle
          disposizioni di un contratto pubblico di un accordo  quadro
          durante il periodo della sua efficacia  diverse  da  quelle
          previste ai commi 1 e 2. 
              7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c),  per  i
          settori ordinari il contratto  puo'  essere  modificato  se
          l'eventuale aumento di prezzo non eccede il  50  per  cento
          del  valore  del  contratto  iniziale.  In  caso  di   piu'
          modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
          di ciascuna modifica. Tali modifiche  successive  non  sono
          intese ad aggirare il presente codice. 
              8.  La  stazione  appaltante   comunica   all'ANAC   le
          modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b)  e
          al comma 2, entro trenta giorni dal  loro  perfezionamento.
          In caso di mancata o  tardiva  comunicazione  l'  Autorita'
          irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
          di importo compreso  tra  50  e  200  euro  per  giorno  di
          ritardo.  L'Autorita'  pubblica  sulla  sezione  del   sito
          Amministrazione trasparente  l'elenco  delle  modificazioni
          contrattuali      comunicate,      indicando       l'opera,
          l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
          il progettista, il valore della modifica. 
              9.  I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono
          responsabili per i danni subiti dalle  stazioni  appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
          progettazione   esecutiva   e   l'esecuzione   di   lavori,
          l'appaltatore  risponde   dei   ritardi   e   degli   oneri
          conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
          d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 
              10. Ai fini del presente articolo si considerano errore
          o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
          stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
          normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il
          mancato rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed  economici
          prestabiliti e risultanti da prova scritta,  la  violazione
          delle  regole  di  diligenza  nella  predisposizione  degli
          elaborati progettuali. 
              11. La durata  del  contratto  puo'  essere  modificata
          esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
          prevista nel bando e nei documenti di gara una  opzione  di
          proroga. La  proroga  e'  limitata  al  tempo  strettamente
          necessario alla conclusione delle procedure necessarie  per
          l'individuazione di un nuovo contraente.  In  tal  caso  il
          contraente  e'  tenuto  all'esecuzione  delle   prestazioni
          previste  nel  contratto  agli  stessi  prezzi,   patti   e
          condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante. 
              12.  La  stazione  appaltante,  qualora  in  corso   di
          esecuzione  si  renda  necessario   una   aumento   o   una
          diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
          dell'importo del contratto,  puo'  imporre  all'appaltatore
          l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel  contratto
          originario. In tal caso l'appaltatore non puo'  far  valere
          il diritto alla risoluzione del contratto. 
              13. Si applicano le disposizioni di cui alla  legge  21
          febbraio 1991,  n.  52.  Ai  fini  dell'opponibilita'  alle
          stazioni appaltanti, le cessioni di crediti  devono  essere
          stipulate  mediante  atto  pubblico  o  scrittura   privata
          autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
          debitrici.  Fatto  salvo  il  rispetto  degli  obblighi  di
          tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo  di
          appalto,  concessione,  concorso  di  progettazione,   sono
          efficaci e opponibili alle  stazioni  appaltanti  che  sono
          amministrazioni pubbliche qualora queste non  le  rifiutino
          con  comunicazione  da  notificarsi   al   cedente   e   al
          cessionario  entro  quarantacinque  giorni  dalla  notifica
          della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
          stipulato  o  in   atto   separato   contestuale,   possono
          preventivamente   accettare   la    cessione    da    parte
          dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti  che  devono
          venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
          stata notificata la cessione puo'  opporre  al  cessionario
          tutte  le  eccezioni  opponibili  al  cedente  in  base  al
          contratto   relativo   a   lavori,   servizi,    forniture,
          progettazione, con questo stipulato. 
              14.  Per  gli  appalti  e  le  concessioni  di  importo
          inferiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
          per cento dell'importo originario del contratto relative  a
          contratti  di  importo  pari  o   superiore   alla   soglia
          comunitaria, sono comunicate dal  RUP  all'Osservatorio  di
          cui all'articolo 213, tramite le sezioni  regionali,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
          di competenza. Per i contratti pubblici di importo  pari  o
          superiore alla soglia comunitaria,  le  varianti  in  corso
          d'opera  di  importo   eccedente   il   dieci   per   cento
          dell'importo originario del contratto, incluse le  varianti
          in corso d'opera riferite alle infrastrutture  prioritarie,
          sono trasmesse dal RUP  all'ANAC,  unitamente  al  progetto
          esecutivo,  all'atto  di  validazione  e  ad  una  apposita
          relazione del responsabile unico  del  procedimento,  entro
          trenta giorni dall'approvazione  da  parte  della  stazione
          appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
          della variante in corso d'opera approvata, essa esercita  i
          poteri di cui all'articolo 213. In  caso  di  inadempimento
          agli  obblighi  di  comunicazione  e   trasmissione   delle
          varianti  in  corso  d'opera  previsti,  si  applicano   le
          sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
          comma 13.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  205  del   citato   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 205 (Accordo bonario per i lavori). -  1.  Per  i
          lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione  dei
          contratti di cui alla parte IV,  titolo  III,  affidati  da
          amministrazioni  aggiudicatrici  ed   enti   aggiudicatori,
          ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione
          di riserve sui  documenti  contabili,  l'importo  economico
          dell'opera possa variare tra  il  5  ed  il  15  per  cento
          dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un
          accordo bonario si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 2 a 6. 
              2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda  tutte
          le  riserve  iscritte  fino  al  momento   dell'avvio   del
          procedimento stesso  e  puo'  essere  reiterato  quando  le
          riserve iscritte, ulteriori e  diverse  rispetto  a  quelle
          gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui  al
          comma  1,  nell'ambito  comunque  di  un   limite   massimo
          complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le
          domande che fanno valere pretese gia' oggetto  di  riserva,
          non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a
          quelli  quantificati  nelle  riserve  stesse.  Non  possono
          essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che  sono
          stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26.  Prima
          dell'approvazione del certificato  di  collaudo  ovvero  di
          verifica di  conformita'  o  del  certificato  di  regolare
          esecuzione,  qualunque  sia  l'importo  delle  riserve,  il
          responsabile  unico  del  procedimento   attiva   l'accordo
          bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 
              3. Il direttore dei lavori da' immediata  comunicazione
          al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui
          al comma 1, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile una
          propria relazione riservata. 
              4.  Il  responsabile  unico  del  procedimento   valuta
          l'ammissibilita' e  la  non  manifesta  infondatezza  delle
          riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
          valore di cui al comma 1. 
              5. Il responsabile unico  del  procedimento,  entro  15
          giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita  la
          relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori  e,   ove
          costituito, dell'organo di collaudo, puo'  richiedere  alla
          Camera arbitrale  l'indicazione  di  una  lista  di  cinque
          esperti   aventi   competenza   specifica   in    relazione
          all'oggetto  del  contratto.  Il  responsabile  unico   del
          procedimento e il soggetto  che  ha  formulato  le  riserve
          scelgono  d'intesa,  nell'ambito  della  lista,   l'esperto
          incaricato della formulazione della  proposta  motivata  di
          accordo  bonario.  In  caso  di  mancata  intesa   tra   il
          responsabile unico del procedimento e il  soggetto  che  ha
          formulato  le  riserve,   entro   quindici   giorni   dalla
          trasmissione della lista l'esperto e' nominato dalla Camera
          arbitrale che ne fissa anche il  compenso,  prendendo  come
          riferimento i  limiti  stabiliti  con  il  decreto  di  cui
          all'articolo  209,  comma  16.  La  proposta  e'  formulata
          dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora  il
          RUP non richieda la nomina  dell'esperto,  la  proposta  e'
          formulata dal RUP entro novanta giorni dalla  comunicazione
          di cui al comma 3. 
              6.  L'esperto,  qualora  nominato,   ovvero   il   RUP,
          verificano le riserve in contraddittorio  con  il  soggetto
          che  le  ha  formulate,  effettuano   eventuali   ulteriori
          audizioni, istruiscono la questione anche con  la  raccolta
          di dati e informazioni e con  l'acquisizione  di  eventuali
          altri  pareri,  e  formulano,  accertata  e  verificata  la
          disponibilita' di idonee risorse economiche,  una  proposta
          di  accordo  bonario,  che  viene  trasmessa  al  dirigente
          competente della stazione appaltante e al soggetto  che  ha
          formulato le riserve. Se la  proposta  e'  accettata  dalle
          parti, entro quarantacinque  giorni  dal  suo  ricevimento,
          l'accordo bonario  e'  concluso  e  viene  redatto  verbale
          sottoscritto  dalle   parti.   L'accordo   ha   natura   di
          transazione. Sulla somma riconosciuta in  sede  di  accordo
          bonario  sono  dovuti  gli  interessi  al  tasso  legale  a
          decorrere   dal   sessantesimo   giorno   successivo   alla
          accettazione dell'accordo bonario da parte  della  stazione
          appaltante. In caso di reiezione della  proposta  da  parte
          del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di  inutile
          decorso del termine  di  cui  al  secondo  periodo  possono
          essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 
              6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta  di
          accordo bonario ovvero di inutile decorso del  termine  per
          l'accettazione, puo' instaurare un contenzioso  giudiziario
          entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  208  del   citato   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 208 (Transazione). - 1. Le controversie  relative
          a  diritti   soggettivi   derivanti   dall'esecuzione   dei
          contratti pubblici di lavori, servizi,  forniture,  possono
          essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice
          civile, solo ed  esclusivamente  nell'ipotesi  in  cui  non
          risulti  possibile  esperire   altri   rimedi   alternativi
          all'azione giurisdizionale. 
              2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione  o
          rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000  euro
          in  caso  di  lavori  pubblici,  e'  acquisito  il   parere
          dell'Avvocatura  dello  Stato,   qualora   si   tratti   di
          amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno  alla
          struttura,  o  del  funzionario  piu'  elevato   in   grado
          competente per il contenzioso, ove non esistente il  legale
          interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. 
              3. La proposta di transazione puo' essere formulata sia
          dal soggetto aggiudicatario che dal  dirigente  competente,
          sentito il responsabile unico del procedimento. 
              4.  La  transazione  ha  forma  scritta   a   pena   di
          nullita'.». 
              - Si  riporta  l'articolo  23,  comma  16,  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 23 (Livelli della progettazione per gli  appalti,
          per le concessioni di lavori  nonche'  per  i  servizi).  -
          (Omissis). 
              16. Per  i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, il costo del lavoro e' determinato  annualmente,
          in apposite tabelle,  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali sulla base dei valori economici  definiti
          dalla   contrattazione   collettiva   nazionale   tra    le
          organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori  di
          lavoro comparativamente piu' rappresentativi,  delle  norme
          in materia  previdenziale  ed  assistenziale,  dei  diversi
          settori merceologici e delle differenti aree  territoriali.
          In mancanza di contratto collettivo applicabile,  il  costo
          del  lavoro  e'  determinato  in  relazione  al   contratto
          collettivo del settore merceologico piu'  vicino  a  quello
          preso in considerazione. Per i contratti relativi a  lavori
          il  costo  dei  prodotti,  delle   attrezzature   e   delle
          lavorazioni  e'  determinato  sulla   base   dei   prezzari
          regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano  di
          avere validita' il 31  dicembre  di  ogni  anno  e  possono
          essere  transitoriamente  utilizzati  fino  al  30   giugno
          dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la  cui
          approvazione sia intervenuta entro tale data.  In  caso  di
          inadempienza  da  parte  delle  Regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  trenta   giorni,   dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   sentite   le   Regioni
          interessate. Fino all'adozione  delle  tabelle  di  cui  al
          presente comma, si applica l'articolo  216,  comma  4.  Nei
          contratti di lavori e servizi la  stazione  appaltante,  al
          fine  di  determinare  l'importo  posto  a  base  di  gara,
          individua nei documenti posti a base di gara i costi  della
          manodopera sulla  base  di  quanto  previsto  nel  presente
          comma. I costi della sicurezza sono  scorporati  dal  costo
          dell'importo assoggettato al ribasso.».