Art. 8 
 
Applicazione del credito d'imposta ricerca e  sviluppo  ai  costi  di
           acquisto da fonti esterne dei beni immateriali 
 
  1. Agli effetti della disciplina  del  credito  d'imposta  per  gli
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, di cui  all'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  non  si
considerano ammissibili i costi sostenuti per  l'acquisto,  anche  in
licenza d'uso, dei beni immateriali di cui al comma  6,  lettera  d),
del predetto articolo  3,  derivanti  da  operazioni  intercorse  con
imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano  appartenenti
al medesimo gruppo le imprese controllate da  un  medesimo  soggetto,
controllanti o collegate  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
civile inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; per  le
persone fisiche si tiene conto  anche  di  partecipazioni,  titoli  o
diritti posseduti dai  familiari  dell'imprenditore,  individuati  ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22
dicembre 1986, n. 917. 
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  la
disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  anche
in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili  ai  periodi
d'imposta rilevanti per la determinazione della media  di  raffronto.
Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute  nel
corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  resta  comunque   ferma
l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di  acquisto
corrispondente ai costi  gia'  attributi  in  precedenza  all'impresa
italiana in ragione della partecipazione ai  progetti  di  ricerca  e
sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto. 
  3. Resta comunque ferma la condizione  secondo  cui,  agli  effetti
della  disciplina  del  credito  d'imposta,  i  costi  sostenuti  per
l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei  suddetti  beni  immateriali,
assumono  rilevanza  solo  se  i  suddetti  beni   siano   utilizzati
direttamente ed esclusivamente  nello  svolgimento  di  attivita'  di
ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.