Art. 8 Disposizioni transitorie 1. Per l'anno 2018 la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, e' presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, e' effettuata entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. Per gli investimenti incrementali di cui all'articolo 2, comma 2, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1 del presente regolamento e' effettuata in modo separato nei termini previsti dal comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 maggio 2018 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Lotti Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, Il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1527