Art. 8 
 
Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera  d),  e'  rilevante
ogni rientro nel Paese di origine,  salva  la  valutazione  del  caso
concreto.». 
  2. All'articolo 15 del decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.
251, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: 
  «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante  ogni  rientro  nel
Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.».