Art. 8 
 
Definizione agevolata  delle  imposte  di  consumo  dovute  ai  sensi
  dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del  decreto  legislativo
  26 ottobre 1995, n. 504 
 
  1. E' ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per  i
quali non sia  ancora  intervenuta  sentenza  passata  in  giudicato,
maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo,  ai
sensi  dell'articolo  62-quater,  commi  1  e  1-bis,   del   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il versamento, da parte  del
soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento  degli  importi
dovuti, con le modalita' stabilite nel presente  articolo.  Non  sono
dovuti gli interessi e le sanzioni. 
  2. Ai fini della  definizione  di  cui  al  comma  1,  il  soggetto
obbligato manifesta  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  la
volonta' di avvalersene, facendo pervenire all'Agenzia stessa,  entro
il 30 aprile 2019, apposita  dichiarazione  con  le  modalita'  e  in
conformita' alla modulistica  che  l'Agenzia  medesima  pubblica  sul
proprio sito internet istituzionale entro il 28 febbraio 2019. Ove la
data di pubblicazione delle modalita' e della  modulistica  da  parte
dell'Agenzia  stessa  sia  successiva  al  28   febbraio   2019,   la
dichiarazione deve pervenire all'Agenzia entro sessanta giorni  dalla
suddetta  data  di  pubblicazione.  I   termini   indicati   per   la
presentazione della dichiarazione sono perentori. 
  3.   Nella   dichiarazione   deve   essere   indicato   l'ammontare
dell'imposta dovuta ai  sensi  dell'articolo  62-quater,  commi  1  e
1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504.  Qualora  il
soggetto obbligato non abbia ottemperato, in tutto o in  parte,  agli
adempimenti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze  29  dicembre  2014,  la  dichiarazione
stessa deve essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dal
medesimo articolo 6. Il soggetto obbligato deve  altresi'  dichiarare
che i dati indicati  nei  prospetti  riepilogativi  sono  conformi  a
quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal  soggetto
obbligato stesso. 
  4. La presentazione della dichiarazione sospende per novanta giorni
i termini per l'impugnazione dei  provvedimenti  impositivi  e  degli
atti di riscossione delle imposte  di  consumo  di  cui  al  comma  1
nonche' delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso  in  cui  i
provvedimenti impositivi  e  gli  atti  di  riscossione  siano  stati
oggetto di impugnazione  innanzi  alla  giurisdizione  tributaria  il
processo   e'    sospeso    a    domanda    della    parte    diversa
dall'Amministrazione  finanziaria,  fino  al  perfezionamento   della
definizione di cui al comma 1. 
  5. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con il pagamento,
entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione,  dell'intero   importo
comunicato dall'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  ai  sensi  del
comma 6, ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale. 
  6. Entro centoventi giorni dalla ricezione della  dichiarazione  di
cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  comunica  al
soggetto obbligato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini
della definizione agevolata di cui al comma 1. 
  7.  L'ammontare   complessivo   delle   somme   dovute   comunicato
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero della prima rata  in
caso di pagamento rateale, e' versato dal  soggetto  obbligato  entro
sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'Agenzia stessa. 
  8. Nella dichiarazione, il soggetto  obbligato  puo'  esprimere  la
volonta' di effettuare il pagamento, in forma rateale mensile,  delle
somme dovute, per un  massimo  di  centoventi  rate  mensili,  previa
prestazione di una garanzia, ai sensi dell'articolo 1 della legge  10
giugno 1982, n. 348,  a  copertura  di  sei  mensilita'.  Il  mancato
pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la  decadenza
dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di  versamento  delle
somme residue entro sessanta giorni dalla scadenza  dell'ultima  rata
non pagata. 
  9. La definizione agevolata perde di efficacia,  qualora  l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, entro il termine di  prescrizione  delle
imposte di cui al comma  1,  accerti  la  non  veridicita'  dei  dati
comunicati con la dichiarazione di cui al comma 2.