(Allegato 1-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                      Modalita' di trattamento 
 
    1. L'investigatore privato organizza  il  trattamento  anche  non
automatizzato dei dati personali secondo le modalita' di cui all'art.
2, comma 1. 
    2. L'investigatore privato  non  puo'  intraprendere  di  propria
iniziativa investigazioni, ricerche o altre  forme  di  raccolta  dei
dati. Tali attivita' possono  essere  eseguite  esclusivamente  sulla
base di apposito incarico  conferito  per  iscritto  e  solo  per  le
finalita' di cui alle presenti regole. 
    3. L'atto d'incarico deve  menzionare  in  maniera  specifica  il
diritto che si intende esercitare  in  sede  giudiziaria,  ovvero  il
procedimento penale al quale l'investigazione e' collegata, nonche' i
principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione  e  il
termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa. 
    4. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico
ricevuto  e  puo'  avvalersi  solo  di  altri  investigatori  privati
indicati nominativamente  all'atto  del  conferimento  dell'incarico,
oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilita'  sia
stata prevista nell'atto di incarico. Restano ferme  le  prescrizioni
predisposte ai sensi dell'art. 2-septies del decreto  legislativo  n.
196/2003 e art. 21 del decreto legislativo n.  101/2018  relative  al
trattamento delle particolari categorie  di  dati  personali  di  cui
all'art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679. 
    5.  Nel  caso  in  cui  si  avvalga  di  persone  autorizzate  al
trattamento dei dati per suo  conto,  l'investigatore  privato  rende
specifiche istruzioni in ordine alle modalita' da osservare e vigila,
con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme
di legge e delle istruzioni impartite. Tali  soggetti  possono  avere
accesso ai soli dati strettamente pertinenti  alla  collaborazione  a
essi richiesta. 
    6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico  devono
essere informati periodicamente  dell'andamento  dell'investigazione,
anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa  le
determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede
giudiziaria o al diritto alla prova.