Art. 8. Confezionamento 8.1 - Volumi nominali. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri. 8.2 - Recipienti e tappatura. E' autorizzata qualsivoglia tipologia di tappatura prevista dalle disposizioni vigenti ad esclusione dei tappi a corona.