(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
8.1 - Volumi nominali. 
    I vini di cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al  consumo
soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri. 
8.2 - Recipienti e tappatura. 
    E' autorizzata qualsivoglia tipologia di tappatura prevista dalle
disposizioni vigenti ad esclusione dei tappi a corona.