Art. 8 Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale n. 387 del 3 febbraio 2016 1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 387 del 3 febbraio 2016 e' cosi' modificato: a) all'art. 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 1. «Il presente decreto reca la disciplina in materia di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori (O.P.) che operano nei settori elencati all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche e integrazioni ad esclusione dei seguenti: a) prodotti del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola; b) prodotti ortofrutticoli; c) prodotti ortofrutticoli trasformati. Per i settori che non figurano nell'elenco di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/13, e quindi non possono beneficiare di nessuna delle disposizioni del regolamento OCM che riguardano le organizzazioni di produttori riconosciute, le regioni hanno la facolta' di riconoscere O.P. applicando i criteri e i requisiti di riconoscimento indicati nel presente decreto e richiamando la norma nazionale di riferimento (decreto legislativo n. 102/2005) o norme sopravvenienti»; b) all'art. 3, comma 2, lettera d), punto 1) sostituire le parole: «in conformita' all'art. 149, paragrafo 1 e 2 del regolamento» con: «senza che vi sia il trasferimento della proprieta'»; c) all'art. 3, comma 2, lettera d), il riferimento alla lettera b) e' eliminato; d) all'art. 3, comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera d-bis): d-bis) in deroga ai requisiti di cui alla lettera c): 1) Le societa' di cui al comma 1 del presente articolo che richiedono il riconoscimento per i bovini vivi del genere Bos e specie taurus destinati alla macellazione, se intendono negoziare il prodotto dei soci senza che vi sia il trasferimento della proprieta', devono dimostrare di avere mandati a vendere per una quantita' minima di prodotto pari a: numero 1.000 capi. La societa' richiedente il riconoscimento deve dimostrare di avere un mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei propri soci, con esplicita indicazione del numero dei capi di bovini oggetto del mandato a vendere, che deve essere superiore al 50% della quantita' di capi prodotta dal singolo produttore nell'ultimo anno. 2) Le societa' di cui al comma 1 del presente articolo che richiedono il riconoscimento per il settore dei seminativi, esclusi prodotti destinati alla semina, se intendono negoziare il prodotto dei soci senza che vi sia il trasferimento della proprieta', devono dimostrare di avere mandati a vendere per una quantita' minima di prodotto con i limiti indicati nell'Allegato 1, Tabella 3. La societa' richiedente il riconoscimento deve dimostrare di un mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei propri soci, con l'esplicita indicazione del quantitativo di prodotto che deve essere superiore al 50% della quantita' prodotta dal singolo produttore nell'ultimo anno; e) all'art. 3, comma 2, dopo la lettera d-bis, e' aggiunta la lettera d-ter): d-ter) ai sensi dell'art. 152, paragrafo 1-bis del regolamento l'obbligo dei soci di cedere o conferire alla O.P. una quota superiore al 50% della propria produzione espressa in quantita' o in volume, e' anche soddisfatto indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprieta' dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori, in forza di un contratto dell'O.P. o di un mandato a vendere, qualora previsto dallo statuto; f) all'art. 3, comma 2, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) essere costituite su iniziativa dei produttori, svolgere almeno una delle attivita' tra quelle elencate all'art. 152, paragrafo 1, lettera b) del regolamento e perseguire inoltre, uno o piu' obiettivi tra quelli elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera c) del regolamento; le O.P. del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono perseguire una finalita' specifica che puo' includere uno o piu' obiettivi elencati all'art. 161, paragrafo 1, lettera a) del regolamento»; g) all'art. 3, i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti con i seguenti: «6. Le O.P. riconosciute ai sensi dell'art. 161 del regolamento e che negozino contratti per il prodotto latte crudo qualora concludano trattative contrattuali ai sensi dell'art. 149 del regolamento, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno il trasferimento della proprieta' del prodotto, dovranno attenersi a quanto disposto dai medesimi articoli, incluse le comunicazioni ivi previste all'Autorita' nazionale garante della concorrenza e del mercato»; «7: Le O.P. per essere riconosciute ai sensi dell'art. 152 del regolamento devono svolgere almeno una delle attivita' indicate al paragrafo 1, lettera b) del medesimo articolo»; «8. Ai sensi dell'art. 154, paragrafo 3 del regolamento le O.P. che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2018 devono soddisfare le condizioni di cui al comma precedente entro il 30 giugno 2020, pena la revoca del riconoscimento al piu' tardi entro il 31 dicembre 2020»; h) all'art. 5 e' aggiunto il seguente comma: «4. Nel caso in cui le regioni abbiano stabilito limiti piu' elevati per i requisiti di riconoscimento di cui al comma 2, lettere b), c) e d) dell'art. 3, le O.P., fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 2, dovranno dimostrare di possedere i requisiti approvati dalle regioni entro il termine dalle stesse stabilito»; i) all'art. 7, il comma 5, e' sostituito dal seguente: «5. In relazione ai criteri di riconoscimento di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), nel caso in cui, per due anni consecutivi il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata qualora il riconoscimento sia stato concesso in base al volume non risulti soddisfatto nella regione che ha operato il riconoscimento, la competenza del successivo controllo sulla permanenza dei requisiti e' attribuita alla regione in cui e' realizzato il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata qualora il riconoscimento sia stato concesso in base al volume. Le regioni interessate definiscono i tempi e le procedure per il trasferimento delle competenze. Prima dello scadere dei predetti due anni consecutivi, e' data facolta' alle O.P. che realizzano il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata qualora il riconoscimento sia stato concesso in base al volume, in una regione diversa da quella che ha concesso il riconoscimento, di chiedere il trasferimento della competenza del controllo sulla permanenza dei requisiti alla regione che subentra. La regione di riferimento puo' stabilire, con proprio atto, che la sede legale e/o amministrativa e/o operativa dell'O.P. debba essere ubicata nel proprio territorio». 2. L'Allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 387 del 3 febbraio 2016 e' sostituito dall'Allegato 1 del presente decreto.