Art. 8 
 
 
          Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 
                     n. 387 del 3 febbraio 2016 
 
  1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari  e
forestali n. 387 del 3 febbraio 2016 e' cosi' modificato: 
    a) all'art. 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      1. «Il presente  decreto  reca  la  disciplina  in  materia  di
concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle
Organizzazioni di produttori (O.P.) che operano nei settori  elencati
all'art.  1,  paragrafo  2,  del  regolamento   (UE)   n.   1308/2013
e successive modifiche e integrazioni ad esclusione dei seguenti: 
        a) prodotti del settore dell'olio d'oliva e  delle  olive  da
tavola; 
        b) prodotti ortofrutticoli; 
        c) prodotti ortofrutticoli trasformati. 
  Per i settori che non  figurano  nell'elenco  di  cui  all'art.  1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/13, e  quindi  non  possono
beneficiare di nessuna delle disposizioni  del  regolamento  OCM  che
riguardano le organizzazioni di produttori riconosciute,  le  regioni
hanno la facolta' di  riconoscere  O.P.  applicando  i  criteri  e  i
requisiti  di  riconoscimento  indicati  nel   presente   decreto   e
richiamando la norma nazionale di riferimento (decreto legislativo n.
102/2005) o norme sopravvenienti»; 
    b) all'art. 3, comma  2,  lettera  d),  punto  1)  sostituire  le
parole:  «in  conformita'  all'art.  149,  paragrafo  1   e   2   del
regolamento»  con:  «senza  che  vi  sia   il   trasferimento   della
proprieta'»; 
    c) all'art. 3, comma 2, lettera d), il riferimento  alla  lettera
b) e' eliminato; 
    d) all'art. 3, comma 2,  dopo  la  lettera  d),  e'  aggiunta  la
seguente lettera d-bis): 
    d-bis) in deroga ai requisiti di cui alla lettera c): 
      1) Le societa' di cui al comma  1  del  presente  articolo  che
richiedono il riconoscimento per i  bovini  vivi  del  genere  Bos  e
specie taurus destinati alla macellazione, se intendono negoziare  il
prodotto dei soci senza che vi sia il trasferimento della proprieta',
devono dimostrare di avere mandati a vendere per una quantita' minima
di prodotto pari a: numero 1.000 capi. 
  La societa' richiedente il riconoscimento deve dimostrare di  avere
un mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei  propri
soci, con esplicita indicazione del numero dei capi di bovini oggetto
del mandato a  vendere,  che  deve  essere  superiore  al  50%  della
quantita' di capi prodotta dal singolo produttore nell'ultimo anno. 
    2) Le societa' di cui  al  comma  1  del  presente  articolo  che
richiedono il riconoscimento per il settore dei  seminativi,  esclusi
prodotti destinati alla semina, se intendono  negoziare  il  prodotto
dei soci senza che vi sia il trasferimento della  proprieta',  devono
dimostrare di avere mandati a vendere per  una  quantita'  minima  di
prodotto con i limiti indicati nell'Allegato 1, Tabella 3. 
  La societa' richiedente il riconoscimento  deve  dimostrare  di  un
mandato a vendere espressamente rilasciato  da  ciascuno  dei  propri
soci, con l'esplicita indicazione del quantitativo  di  prodotto  che
deve essere superiore al 50% della  quantita'  prodotta  dal  singolo
produttore nell'ultimo anno; 
    e) all'art. 3, comma 2, dopo la lettera  d-bis,  e'  aggiunta  la
lettera d-ter): 
    d-ter) ai sensi dell'art. 152, paragrafo  1-bis  del  regolamento
l'obbligo dei  soci  di  cedere  o  conferire  alla  O.P.  una  quota
superiore al 50% della propria produzione espressa in quantita' o  in
volume, e' anche soddisfatto indipendentemente dal fatto che ci sia o
meno  un  trasferimento  di  proprieta'  dei  prodotti  agricoli  dai
produttori all'organizzazione di produttori, in forza di un contratto
dell'O.P. o di un mandato a vendere, qualora previsto dallo statuto; 
    f) all'art. 3,  comma  2,  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente:  «g)  essere  costituite  su  iniziativa  dei   produttori,
svolgere almeno una delle attivita' tra quelle elencate all'art. 152,
paragrafo 1, lettera b) del regolamento e perseguire inoltre,  uno  o
piu' obiettivi tra quelli elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera
c) del regolamento; le O.P. del settore  del  latte  e  dei  prodotti
lattiero-caseari, devono perseguire una finalita' specifica che  puo'
includere uno o piu' obiettivi elencati all'art.  161,  paragrafo  1,
lettera a) del regolamento»; 
    g) all'art. 3, i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti con i seguenti: 
      «6. Le O.P. riconosciute ai sensi dell'art. 161 del regolamento
e  che  negozino  contratti  per  il  prodotto  latte  crudo  qualora
concludano  trattative  contrattuali  ai  sensi  dell'art.  149   del
regolamento, indipendentemente  dal  fatto  che  ci  sia  o  meno  il
trasferimento della proprieta' del  prodotto,  dovranno  attenersi  a
quanto disposto dai medesimi articoli, incluse le  comunicazioni  ivi
previste all'Autorita' nazionale  garante  della  concorrenza  e  del
mercato»; 
      «7: Le O.P. per essere riconosciute ai sensi dell'art. 152  del
regolamento devono svolgere almeno una delle  attivita'  indicate  al
paragrafo 1, lettera b) del medesimo articolo»; 
      «8. Ai sensi dell'art. 154, paragrafo 3 del regolamento le O.P.
che  sono  state  riconosciute  prima  del  1°  gennaio  2018  devono
soddisfare le condizioni di cui  al  comma  precedente  entro  il  30
giugno 2020, pena la revoca del riconoscimento al piu' tardi entro il
31 dicembre 2020»; 
    h) all'art. 5 e' aggiunto il seguente comma: «4. Nel caso in  cui
le regioni abbiano stabilito limiti piu' elevati per i  requisiti  di
riconoscimento di cui al comma 2, lettere b), c) e d) dell'art. 3, le
O.P., fermo restando il rispetto  di  quanto  previsto  al  comma  2,
dovranno dimostrare di possedere i requisiti approvati dalle  regioni
entro il termine dalle stesse stabilito»; 
    i) all'art. 7, il comma 5, e' sostituito  dal  seguente:  «5.  In
relazione ai criteri di riconoscimento di cui all'art.  3,  comma  2,
lettera c), nel caso in cui, per  due  anni  consecutivi  il  maggior
valore  di  produzione  commercializzata  o  il  maggior  volume   di
produzione  commercializzata  qualora  il  riconoscimento  sia  stato
concesso in base al volume non risulti soddisfatto nella regione  che
ha operato il riconoscimento, la competenza del successivo  controllo
sulla permanenza dei requisiti e' attribuita alla regione in  cui  e'
realizzato il maggior valore  di  produzione  commercializzata  o  il
maggior   volume   di   produzione   commercializzata   qualora    il
riconoscimento sia stato concesso  in  base  al  volume.  Le  regioni
interessate definiscono i tempi e le procedure per  il  trasferimento
delle  competenze.  Prima  dello  scadere  dei  predetti   due   anni
consecutivi, e' data facolta' alle O.P.  che  realizzano  il  maggior
valore  di  produzione  commercializzata  o  il  maggior  volume   di
produzione  commercializzata  qualora  il  riconoscimento  sia  stato
concesso in base al volume, in una regione diversa da quella  che  ha
concesso  il  riconoscimento,  di  chiedere  il  trasferimento  della
competenza del controllo sulla permanenza dei requisiti alla  regione
che subentra. La regione di riferimento puo' stabilire,  con  proprio
atto, che la sede legale e/o amministrativa e/o  operativa  dell'O.P.
debba essere ubicata nel proprio territorio». 
  2. L'Allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche  agricole,
alimentari e forestali n. 387  del  3  febbraio  2016  e'  sostituito
dall'Allegato 1 del presente decreto.