Art. 8 Modalita' di riassegnazione dei cofinanziamenti 1. Le risorse residuali del presente piano triennale nonche' quelle risultate disponibili per effetto delle revoche e delle economie determinatesi a qualsiasi titolo (rinunce e rideterminazione dei cofinanziamenti concessi), sono destinate prioritariamente al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito del IV bando e, quindi, nello specifico, nell'ambito del successivo piano triennale da emanarsi per le altre tipologie di interventi (A1, B, C) di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 937/2016 e fino al loro esaurimento. 2. Le risorse eventualmente ancora disponibili successivamente agli adempimenti di cui al precedente comma 1 saranno destinate al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito di nuovi bandi emanati ai sensi della legge n. 338/2000.