Art. 8 
 
               Nulla osta della Commissione e stipula 
                 della Convenzione MIUR/Beneficiario 
 
  1. La documentazione di cui al precedente art. 7 e' esaminata dalla
Commissione che: 
    in  caso  di  valutazione  negativa   relativa   alla   immediata
cantierabilita' dell'intervento o di mancata  coerenza  del  progetto
esecutivo con il progetto definitivo, propone  al  MIUR  l'esclusione
dal cofinanziamento; 
    in  caso   di   valutazione   positiva   relativa   all'immediata
realizzabilita'  dell'intervento  ed  alla  coerenza   del   progetto
esecutivo con il progetto definitivo, esprime al MIUR il  nulla  osta
per la successiva stipula  della  convenzione  di  cui  al  comma  1,
dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 937/2016. 
  2. La convenzione deve essere  stipulata,  a  pena  di  esclusione,
entro e non oltre sessanta  giorni  (naturali  e  consecutivi)  dalla
comunicazione con la quale il MIUR, acquisito il nulla osta da  parte
della Commissione, invita il beneficiario alla stipula. Alla  stipula
della convenzione seguira' l'adozione  del  decreto  direttoriale  di
approvazione  della  convenzione  stessa  e   di   assegnazione   del
cofinanziamento, che sara' inviata ai competenti organi di  controllo
per la relativa registrazione. 
  3. I lavori per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
A1), B) del decreto ministeriale n. 937/2016 devono essere  iniziati,
pena   la   revoca   del   cofinanziamento,   entro   e   non   oltre
duecentoquaranta giorni (naturali e consecutivi) successivi alla data
di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto direttoriale
di cui al precedente comma 2. Per i lavori relativi  agli  interventi
di cui all'art. 3, comma 1, lettera A) del  decreto  ministeriale  n.
937/2016 il termine di cui sopra puo' essere  prorogato  fino  al  30
settembre successivo. 
  4. Per la tipologia di interventi di cui alla lettera C)  dell'art.
3, comma 1, del decreto ministeriale n.  937/2016,  il  beneficiario,
entro  e  non  oltre  centoventi  giorni  (naturali  e   consecutivi)
successivi alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del
decreto direttoriale di cui al precedente comma 2,  dovra'  stipulare
l'atto di acquisto, pena la revoca del cofinanziamento. 
  5. La data di inizio dei lavori puo' essere posticipata rispetto al
termine indicato nel precedente comma 3 solo  in  casi  di  carattere
eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla volonta'
e responsabilita' del soggetto proponente, valutati insindacabilmente
dalla Commissione. In tali casi  la  Commissione,  preso  atto  della
sussistenza dei presupposti,  stabilisce  in  via  eccezionale  nuovi
termini perentori a pena di revoca del cofinanziamento. 
  6. Ai sensi dell'art. 7, comma  17,  del  decreto  ministeriale  n.
937/2016, la gara di appalto degli arredi e delle  attrezzature,  ove
prevista dalla vigente normativa, deve  essere  pubblicata,  pena  la
revoca  del  cofinanziamento  degli  stessi,  entro   e   non   oltre
centottanta giorni (naturali e consecutivi)  prima  del  termine  dei
lavori previsto dal contratto in essere. 
  7. Ai sensi dell'art. 7, comma  18,  del  decreto  ministeriale  n.
937/2016,  al  fine  di  garantire  la  tempestiva  fruizione   della
struttura,  la  gara  di  appalto  per  l'eventuale  affidamento   di
gestione,  ove  prevista  dalla  vigente   normativa,   deve   essere
pubblicata, a pena di riduzione del 15% del cofinanziamento, entro  e
non oltre centottanta  giorni  (naturali  e  consecutivi)  prima  del
termine dei lavori previsto dal contratto in essere.