Art. 8 
 
  Le richieste di acquisto da parte  degli  operatori  devono  essere
formulate  in  termini  di  rendimento,  che  puo'  assumere   valori
positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi
ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita  all'anno
di trecentosessanta giorni. 
  Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la  rete
nazionale  interbancaria  e  devono   contenere   sia   l'indicazione
dell'importo dei BOT che si intende  sottoscrivere  sia  il  relativo
rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del
rendimento. 
  I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta,  espressi  in
termini  percentuali,  possono  variare  di  un  millesimo  di  punto
percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per difetto. 
  L'importo  di  ciascuna  richiesta  non  puo'  essere  inferiore  a
1.500.000 euro di capitale nominale. 
  Le richieste di ciascun operatore  che  indichino  un  importo  che
superi, anche come somma complessiva  di  esse,  quello  offerto  dal
Tesoro sono prese in  considerazione  a  partire  da  quella  con  il
rendimento piu' basso e  fino  a  concorrenza  dell'importo  offerto,
salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto. 
  Le  richieste  di  importo   non   multiplo   dell'importo   minimo
sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto. 
  Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio
da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno  prese
in considerazione.