Art. 8 
 
             Incentivi per l'impresa e per il lavoratore 
 
  1. Al  datore  di  lavoro  ((  privato  ))  che  comunica  alla  ((
piattaforma  digitale  dedicata  al  Rdc   presso   l'ANPAL   ))   le
disponibilita' dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a  tempo
pieno e indeterminato ((, anche mediante contratto di  apprendistato,
)) soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso  l'attivita'  svolta
da un  soggetto  accreditato  di  cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,  e'  riconosciuto,  ferma
restando  l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  previdenziali,
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a carico del datore di lavoro e del lavoratore,  con  esclusione  dei
premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo  mensile
del Rdc percepito dal lavoratore  all'atto  dell'assunzione,  per  un
periodo pari alla differenza tra 18 mensilita'  ((  e  le  mensilita'
gia' godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un  importo  non
superiore a 780 euro mensili e per  un  periodo  non  inferiore  a  5
mensilita' )). In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma  6,
l'esonero e' concesso nella misura fissa di 5  mensilita'.  L'importo
massimo di beneficio mensile non puo' comunque  eccedere  l'ammontare
totale dei contributi previdenziali  e  assistenziali  a  carico  del
datore  di  lavoro  e  del  lavoratore  assunto  per  le   mensilita'
incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'INAIL.
Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc ((  effettuato  nei
trentasei mesi successivi all'assunzione )), il datore di  lavoro  e'
tenuto  alla  restituzione  dell'incentivo  fruito  maggiorato  delle
sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera  a),  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che  il  licenziamento  avvenga
per giusta causa o per giustificato  motivo.  Il  datore  di  lavoro,
contestualmente  all'assunzione  del  beneficiario  di  Rdc  stipula,
presso  il  centro  per  l'impiego,  ove  necessario,  un  patto   di
formazione, con il  quale  garantisce  al  beneficiario  un  percorso
formativo o di riqualificazione professionale. 
  2. Gli enti di formazione accreditati possono  stipulare  presso  i
centri  per  l'impiego  e  presso  i  soggetti  accreditati  di   cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale
possibilita' sia prevista da (( provvedimenti regionali )), un  Patto
di formazione con il quale garantiscono al beneficiario  un  percorso
formativo o di  riqualificazione  professionale,  anche  mediante  il
coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di ricerca, secondo  i
piu' alti standard di qualita'  della  formazione  e  sulla  base  di
indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. (( Il Patto  di  formazione  puo'
essere altresi' stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per
la formazione  continua  di  cui  all'articolo  118  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici  avvisi  pubblici  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 )). Se in seguito a questo
percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente
con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando
l'aliquota   di   computo   delle   prestazioni   previdenziali,   e'
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali  e
assistenziali a carico del datore di lavoro  e  del  lavoratore,  con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite  della
meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore  all'atto
dell'assunzione, (( per  un  periodo  pari  alla  differenza  tra  18
mensilita' e il numero delle mensilita' gia' godute dal  beneficiario
stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e
per un periodo non inferiore a 6 mensilita' )). In caso di rinnovo ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e'  concesso  nella  misura
fissa di sei mensilita' per meta'  dell'importo  del  Rdc.  L'importo
massimo del beneficio mensile comunque non puo' eccedere  l'ammontare
totale dei contributi previdenziali  e  assistenziali  a  carico  del
datore  di  lavoro  e  del  lavoratore  assunto  per  le   mensilita'
incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'INAIL.
La  restante  meta'  dell'importo  mensile  del  Rdc  percepito   dal
lavoratore all'atto dell'assunzione,  per  un  massimo  di  390  euro
mensili (( e per un periodo non  inferiore  a  6  mensilita'  )),  e'
riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha  garantito  al
lavoratore   assunto   il   predetto   percorso   formativo   o    di
riqualificazione professionale, sotto forma di  sgravio  contributivo
applicato ai contributi previdenziali e assistenziali  dovuti  per  i
propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore
di  lavoro  che  assume  il  beneficiario  del  Rdc.  Nel   caso   di
licenziamento del beneficiario del Rdc ((  effettuato  nei  trentasei
mesi successivi all'assunzione )), il datore di lavoro e' tenuto alla
restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle  sanzioni  civili
di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta  causa  o
per giustificato motivo. 
  3. Le  agevolazioni  previste  ai  commi  1  e  2  si  applicano  a
condizione  che  il  datore  di   lavoro   realizzi   un   incremento
occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri
fissati  dall'articolo  31,  comma  1,  lettera   f),   del   decreto
legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori  a
tempo  indeterminato.  Il  diritto  alle  predette  agevolazioni   e'
subordinato al rispetto degli  ulteriori  principi  generali  di  cui
all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015. 
  4. Ai beneficiari  del  Rdc  che  avviano  un'attivita'  lavorativa
autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa entro  i
primi dodici mesi di fruizione del Rdc e'  riconosciuto  in  un'unica
soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei
limiti di 780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico. 
  5. Il diritto alla fruizione degli incentivi  di  cui  al  presente
articolo  e'  subordinato  al  rispetto  delle  condizioni  stabilite
dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ((
Le medesime agevolazioni non spettano ai datori  di  lavoro  che  non
siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo
3 della legge  12  marzo  1999,  n.  68,  fatta  salva  l'ipotesi  di
assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza  iscritto  alle
liste di cui alla medesima legge )). 
  6. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del  regolamento  (UE)
n.  717/  2014  della  Commissione,  del  27  giugno  2014,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. 
  7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono  compatibili  e
aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo  1,  comma  247,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui  il  datore  di
lavoro  abbia  esaurito  gli  esoneri  contributivi  in  forza  della
predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi  contributivi  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito
di imposta per il datore di lavoro.  Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita'
di accesso al predetto credito di imposta.